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Legge regionale 20 maggio 2026, n. 7

Disposizioni in materia di struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 63/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 maggio 2026

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale)
Art. 13
Promozione e resistenza alle liti, rappresentanza in giudizio. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 63/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), le parole: “
l’Avvocato generale di cui all’articolo 3 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
il dirigente avvocato, di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 63/2005 le parole: “
L’Avvocato generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il dirigente avvocato
”.
3. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 63/2005 la parola: “
generale
” è soppressa.
Art. 14
Attribuzioni dell'Avvocatura regionale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 63/2005
1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 63/2005 la parola: “
generali
” è soppressa.
2. Nell’alinea del comma 3 bis dell’articolo 3 della l.r. 63/2005 le parole: “
L’Avvocato generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il dirigente avvocato
”.
Art. 15
Compensi professionali. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 63/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 63/2005 le parole: “
L’Avvocato generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il dirigente avvocato
”.
Art. 16
Relazione al Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 63/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 63/2005 le parole: “
dall’Avvocato generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal dirigente avvocato
”.
Art. 17
Avvocato generale. Abrogazione dell’articolo 3 bis della l.r. 63/2005

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.