Legge regionale 3 aprile 2026, n. 5
Bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028. Prima variazione.
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, dell' 8 aprile 2026
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;Visto l’articolo 11 e l’articolo 37 dello Statuto;
Visto il
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e, in particolare, l’articolo 51;Vista la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026–2028);
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 4 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);
Considerato quanto segue:
1. si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026–2028 al fine di recuperare le risorse finanziarie necessarie per concorrere al raggiungimento dell’equilibrio economico del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale 2025;
2. tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso un adeguamento delle stime del gettito tributario derivante dall’addizionale regionale IRPEF 2026 e tramite l’utilizzo di accantonamenti di bilancio;
3. per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Variazioni al bilancio
Art. 1
Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026–2028
1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - Entrata” e nell’allegato B “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 – Spesa”.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026–2028 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
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Residui |
Cassa |
Competenza2026 |
Pluriennale 2027 |
Pluriennale 2028 |
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ENTRATA |
0,00 |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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SPESA |
0,00 |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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Art. 2
Autorizzazioni di spesa per gli anni 2026–2028
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - Spesa”.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026–2028)
Art. 3
Sostituzione dell’allegato 3 della nota integrativa della l.r. 63/2025
1. L’allegato 3 della nota integrativa “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili” della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026–2028), è sostituito dall’allegato F “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili” della presente legge.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Allegati:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

