Legge regionale 18 marzo 2026, n. 3
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026. Attuazione impegni con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione a seguito di esame leggi regionali approvate a giugno e luglio 2025.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 25 marzo 2026
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’
articolo 127 della Costituzione ;Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), e in particolare l’articolo 13;
Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);
Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025);
Vista la legge regionale 6 giugno 2025, n. 28 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025);
Vista la legge regionale 15 luglio 2025, n. 35 (Riordino del sistema della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità. Modifiche alla l.r. 66/2008 );
Vista la legge regionale 5 agosto 2025, n. 42 (Norme per la promozione della cultura di Pace);
Vista la legge regionale 8 agosto 2025, n. 44 (Rete pediatrica e ruolo dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCSS. Modifiche alla l.r. 40/2005 );
Vista la legge regionale 18 agosto 2025, n. 48 (Disposizioni in materia di educazione alimentare);
Vista la legge regionale 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997);
Vista la legge regionale 22 agosto 2025, n. 55 (Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver familiare);
Considerato quanto segue:
1. nei mesi di giugno e luglio 2025, a ridosso della conclusione della undicesima legislatura, il Consiglio regionale ha approvato numerose leggi, su alcune delle quali sono state formulate osservazioni tecniche con proposte di modifica che la Regione ha ritenuto di accogliere;
2. il Presidente della Giunta regionale e, per leggi di iniziativa consiliare, il Presidente del Consiglio regionale, hanno sottoscritto l’impegno agli adeguamenti tecnici richiesti, che non incidono sul merito delle scelte effettuate dal legislatore, avvertendo però che, data la fase di “prorogatio”, essi sarebbero stati effettuati nella nuova legislatura;
3. dalla rilettura delle disposizioni osservate sono altresì emersi dei refusi ulteriori che è opportuno correggere contestualmente;
4. è perciò necessario modificare la l.r. 42/2025 , la l.r. 48/2025 e la l.r. 55/2025 , nonché la l.r. 39/2000 , la l.r. 40/2005 , la l.r. 66/2008 e la l.r. 59/2024 ;
Approva la presente legge
CAPO I
Correzione di errori materiali in disposizioni finanziarie. Modifiche alla l.r. 59/2024 e alla l.r. 42/2025
Art. 1
Contributo straordinario al Comune di Scarperia e San Piero per il miglioramento della viabilità di accesso alla Fortezza Medicea di San Martino a San Piero a Sieve. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 59/2024
1. Al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025), le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026
”.Art. 2
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 42/2025
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2025, n. 42 (Norme per la promozione della cultura di Pace), è sostituito dal seguente:
“
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è assicurato con le risorse regionali già stanziate sul bilancio regionale 2025 – 2027 come segue:
a) euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali” Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo” Titolo 1 “Spese correnti”;
b) euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” Titolo 1 “Spese correnti”.
”.CAPO II
Forestazione. Modifiche alla l.r. 39/2000
Art. 3
Catasto delle aree percorse dal fuoco. Modifiche all’articolo 75 bis della l.r. 39/2000 , come modificato dalla l.r. 49/2025
1. Al comma 1 dell’articolo 75 bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) le parole: “
Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri (CUFAA)
” sono sostitute dalle seguenti: “
Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri
”.Art. 4
Banca dati delle aree percorse dal fuoco. Modifiche all’articolo 75 ter della l.r. 39/2000 , come modificato dalla l.r. 49/2025
1. Al comma 1 dell’articolo 75 ter della l.r. 39/2000 le parole: “
Comando unità per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri (CUFAA)
” sono sostitute dalle seguenti: “
Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri
”.CAPO III
Sanità e sociale. Modifiche alla l.r. 40/2005 , alla l.r. 66/2008 , alla l.r. 48/2025 e alla l.r. 55/2025
SEZIONE I
Servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Art. 5
Fondo sanitario regionale. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 40/2005 , come modificato dalla l.r. 28/2025
1. Alla fine della lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), è aggiunto il seguente periodo: “
, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale
”.Art. 6
Garanzia della continuità assistenziale. Modifiche all’articolo 33 bis 2 della l.r. 40/2005 , come modificato dalla l.r. 44/2025
1. Al comma 2 dell’articolo 33 bis 2 della l.r. 40/2005 , le parole: “
da pediatri o da specializzandi in pediatria
” sono sostituite dalle seguenti: “
da personale medico specializzato in pediatria o in discipline equipollenti
”.SEZIONE II
Fondo regionale per la non autosufficienza. Modifiche alla l.r. 66/2008
Art. 7
Destinatari delle prestazioni. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 66/2008 , come modificato dalla l.r. 35/2025
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), è sostituita dalla seguente:
“
b) si trovano nella condizione di non autosufficienza o di disabilità, accertata in base alle norme vigenti;
”.2. Dopo la lettera b del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 66/2008 è inserita la seguente:
“
b bis) sono stati valutati dall’unità di valutazione multidisciplinare (UVM) di cui all'articolo 11 e dalla unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità (UVMD) di cui all’articolo 11 bis, al fine di individuare rispettivamente i bisogni delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità, anche in ragione della loro non autosufficienza.
”.Art. 8
Unità di valutazione multidisciplinare. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 66/2008 , come modificato dalla l.r. 35/2025
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 66/2008 la parola: “
professionale
” è soppressa.Art. 9
Unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità. Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 66/2008 , come modificato dalla l.r. 35/2025
1. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 11 bis della l.r. 66/2008 le parole: “
In funzione del bisogno prevalente della persona con disabilità,
” sono soppresse.2. All’inizio della lettera b del comma 4 dell’articolo 11 bis della l.r. 66/2008 sono aggiunte le parole: “
ove necessario,
”.3 . La lettera b) del comma 6 dell’articolo 11 bis della l.r. 66/2008 è sostituita dalla seguente:
“
b) elabora il progetto di vita di cui all’articolo 12 bis, secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9;
”.Art. 10
Progetto di assistenza individualizzato. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 66/2008 , come modificato dalla l.r. 35/2025
1. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 66/2008 la parola: “
5
” è sostituita dalla seguente: “
6
”.Art. 11
Valutazione multidimensionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 66/2008 , come modificato dalla l.r. 35/2025
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 66/2008 le parole: “
livelli di gravità
” sono sostituiti dalla seguente: “
bisogni
”.SEZIONE III
Educazione alimentare. Modifiche alla l.r. 48/2025
Art. 12
Destinatari. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 48/2025
1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2025 n. 48 (Disposizioni in materia di educazione alimentare), dopo le parole: “
non docente,
” sono inserite le seguenti: “
nonché al personale educativo,
”.2. Il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 48/2025 è sostituito dal seguente:
“
1) nei servizi educativi per la prima infanzia;
”.SEZIONE IV
Caregiver familiare. Modifiche alla l.r. 55/2025
Art. 13
Rete di sostegno al caregiver familiare nell’ambito del sistema integrato dei servizi regionali. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 55/2025
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 22 agosto 2025, n. 55 (Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver familiare) è sostituita dalla seguente:
“
b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico del familiare assistito, e l’infermiere che nell'ambito del PAI o del progetto di vita, assume la funzione di referente per le attività infermieristiche;
”.CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 14
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e all’attuazione delle stesse si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

