Legge regionale 18 marzo 2026, n. 3
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026. Attuazione impegni con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione a seguito di esame leggi regionali approvate a giugno e luglio 2025.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 25 marzo 2026
Art. 7
Destinatari delle prestazioni. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 66/2008 , come modificato dalla l.r. 35/2025
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), è sostituita dalla seguente:
“
b) si trovano nella condizione di non autosufficienza o di disabilità, accertata in base alle norme vigenti;
”.2. Dopo la lettera b del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 66/2008 è inserita la seguente:
“
b bis) sono stati valutati dall’unità di valutazione multidisciplinare (UVM) di cui all'articolo 11 e dalla unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità (UVMD) di cui all’articolo 11 bis, al fine di individuare rispettivamente i bisogni delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità, anche in ragione della loro non autosufficienza.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

