Legge regionale 18 marzo 2026, n. 3
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026. Attuazione impegni con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione a seguito di esame leggi regionali approvate a giugno e luglio 2025.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 25 marzo 2026
Art. 2
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 42/2025
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2025, n. 42 (Norme per la promozione della cultura di Pace), è sostituito dal seguente:
“
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è assicurato con le risorse regionali già stanziate sul bilancio regionale 2025 – 2027 come segue:
a) euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali” Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo” Titolo 1 “Spese correnti”;
b) euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” Titolo 1 “Spese correnti”.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

