Legge regionale 20 gennaio 2026, n. 1
Disposizioni in materia di responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione. Modifiche alla l.r. 1/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 21 gennaio 2026
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;Visto il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Visto il parere favorevole della Commissione per le pari opportunità, espresso nella seduta del 7 gennaio 2026;
Considerato quanto segue:
1. si introducono delle modifiche alle disposizioni concernenti il responsabile delle strutture di supporto agli organi politici della Giunta regionale al fine di armonizzarne la disciplina con riferimento a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione e a soggetti esterni alla medesima;
Approva la presente legge
Art. 1
Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 1/2009
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 41 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituita dalla seguente:
“
a) fra il personale regionale a tempo indeterminato;
”.2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:
“
b) fra il personale di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche;
”.3. La lettera c bis) del comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:
“
c bis) fra il personale a tempo indeterminato di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico.
”Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed alla medesima attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

