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Legge regionale 20 gennaio 2026, n. 1

Disposizioni in materia di responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione. Modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 21 gennaio 2026



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Visto il parere favorevole della Commissione per le pari opportunità, espresso nella seduta del 7 gennaio 2026;


Considerato quanto segue:


1. si introducono delle modifiche alle disposizioni concernenti il responsabile delle strutture di supporto agli organi politici della Giunta regionale al fine di armonizzarne la disciplina con riferimento a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione e a soggetti esterni alla medesima;


Approva la presente legge

Art. 1
Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 1/2009
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 41 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituita dalla seguente:
a) fra il personale regionale a tempo indeterminato;
”.
b) fra il personale di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche;
”.
c bis) fra il personale a tempo indeterminato di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico.
Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed alla medesima attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.