Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11
Valorizzazione della Toscana diffusa.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto altresì l’
articolo 119 della Costituzione , che impegna lo Stato, e quindi anche le regioni, a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;Visti gli articoli dello Statuto:
a) 3, comma 4, per il quale la Regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti;
b) 4, comma 1, lettera v), per il quale la Regione persegue, tra le sue finalità prioritarie: “il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari”;
c) 68, comma 3, ove si legge che: “La Regione ricerca forme di coordinamento con le altre regioni, per favorire comuni orientamenti nei confronti dello Stato e dell'Unione europea, per ridurre gli squilibri nei livelli di sviluppo, per affermare indirizzi volti alla coesione e alla solidarietà sociale”;
Visto il Trattato sull’Unione europea, firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht, e, in particolare, l’articolo 3 che prevede tra gli obiettivi dell’Unione europea la promozione della coesione economica, sociale e territoriale;
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona, e, in particolare, l’articolo 174 che impegna l’Unione europea e quindi anche i livelli nazionali e territoriali di governo, al rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale, rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;
Vista la
legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);Visto il
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'
articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 );Vista la
legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare);Vista la
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e in particolare l’articolo 1, commi 134 e 135;Visto il
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione) convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n.
162 ;Vista la
legge 28 febbraio 2024 n. 24 (Disposizione per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura);Visto il
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 2024, n. 95 ;Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche);
Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ) e, in particolare, il capo IV;Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana");
Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);
Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);
Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);
Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 );
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);
Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);
Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali);
Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);
Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);
Vista la legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici);
Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto);
Vista la legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani);
Vista la legge regionale 3 marzo 2021, n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana);
Vista la legge regionale 1 marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani);
Vista la legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 );
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”).
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 novembre 2024;
Considerato quanto segue:
1. l’obiettivo strategico “Promuovere la coesione territoriale e i luoghi della Toscana diffusa” del programma regionale di sviluppo (PRS) 2021 – 2025 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 27 luglio 2023, n. 239, stabilisce che occorre promuovere uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i territori della Toscana, ponendo grande attenzione alle aree fragili, interne e montane e quindi a quei luoghi, denominati luoghi della “Toscana diffusa”, che sono pertanto oggetto di interventi aggiuntivi, volti a salvaguardarne le specificità valorizzandone le peculiari caratteristiche;
2. “Toscana diffusa” rappresenta un nuovo concetto di sviluppo socio-economico-territoriale alla base del quale c’è il principio che a tutti i cittadini toscani, indipendentemente da dove vivono, devono essere offerte le stesse opportunità e gli stessi livelli di servizi, a cominciare dai collegamenti materiali e immateriali. L’obiettivo è rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale attivando un insieme di strumenti volti a ridurre le disparità di sviluppo, non solo economico, tra diversi territori;
3. la Regione persegue da anni l’obiettivo di assicurare parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani, anche mediante contributi straordinari e aggiuntivi ai piccoli comuni;
4. l’obiettivo si coordina con le linee territoriali strategiche di intervento dei fondi europei dei cicli di programmazione 2014 – 2020 e 2021 – 2027, definite nell'ambito dell'accordo di partenariato 2021 – 2027, approvato con la decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022, e nel piano strategico nazionale della politica agricola comune 2023 – 2027 che comprende il programma Leader, e, in particolare, con la strategia nazionale per le aree interne (SNAI), oltre che con altri strumenti di sostegno europei e nazionali che perseguono le medesime finalità – tra gli altri, il piano nazionale di ripresa e resilienza, fondo di sviluppo e coesione, fondo per la montagna;
5. si tratta di dare organicità, coerenza e strutturazione sistematica, anche temporale, agli interventi così da favorire il miglioramento e la tenuta complessiva del sistema toscano nel rispetto, non solo della normativa, ma anche degli indirizzi e delle iniziative europee e nazionali sul tema, compresi gli accordi di programma quadro eventualmente sottoscritti in attuazione dell’articolo 58, sull’accelerazione della SNAI,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108 ;Approva la presente legge
CAPO I
Finalità, programmazione e comunicazione
Art. 1
Ambiti territoriali, oggetto e finalità
1. La Toscana diffusa è l’insieme dei territori caratterizzati da minima densità abitativa, maggiore difficoltà di collegamento alle più evidenti conurbazioni urbane comunque di grande rilievo storico, culturale, paesistico, ambientale, come definiti negli atti di programmazione regionale.
2. La presente legge persegue l’obiettivo di favorire condizioni adeguate per offrire pari opportunità di accesso alle reti di collegamento materiale e immateriale, ai servizi socio-sanitari e assistenziali, allo studio e alla formazione, al lavoro, all’insediamento ed all’esercizio delle attività produttive nonché all’offerta culturale e ai servizi digitali.
3. Il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), identifica gli ambiti territoriali oggetto delle politiche e delle azioni della presente legge includendo, tra i comuni facenti parte degli stessi, quelli elencati nell’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) il cui territorio risulta essere stato classificato, in tutto o in parte, come montano, ai sensi della normativa statale. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 può aggiornare tali ambiti e declinare tra questi in modo diversificato gli interventi di sostegno, in coerenza con le singole politiche settoriali.
4. Salvo sia diversamente previsto nei singoli articoli, le politiche e le azioni della presente legge riguardano gli ambiti territoriali identificati ai sensi del comma 3.
5. La Regione riconosce la coesione sociale e territoriale come elemento essenziale del proprio sviluppo ed orienta le proprie azioni per favorire lo sviluppo armonico e la rimozione degli squilibri tra i territori regionali; a tale fine:
a) riconosce e valorizza i tratti identitari e le specificità dei luoghi della Toscana diffusa;
b) favorisce processi di integrazione delle politiche per i territori della Toscana diffusa, anche fra i diversi livelli di intervento, al fine di valorizzarne le potenzialità favorendo contestualmente il rafforzamento della capacità amministrativa e la costruzione di pratiche collaborative stabili e di esercizio associato delle gestioni a livello locale anche attraverso raccordi con le articolazioni territoriali dell'amministrazione statale;
c) favorisce e valorizza la partecipazione ed il coinvolgimento nella vita sociale e civile degli attori del territorio;
d) promuove azioni di sistema di progetti integrati di promozione ed internazionalizzazione dei territori della Toscana diffusa.
e) favorisce, nell’ambito dei territori della Toscana diffusa, lo sviluppo socio-economico dei comuni che presentano maggiori situazioni di disagio, come definite dall’articolo 80 della l.r. 68/2011 .
6. Come definiti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nei dati geografici delle sezioni di censimento, ai fini della presente legge si intendono per:
a) Centro abitato: aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici che costituiscono una forma autonoma di vita sociale. Possono esistere più centri abitati all’interno di un comune, ma uno solo viene identificato come centro capoluogo;
b) Nucleo abitato: località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di almeno quindici edifici contigui e vicini, con almeno quindici famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili.
Art. 2
Programmazione
1. La Regione stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento in materia di politiche a favore dei territori della Toscana diffusa, nell'ambito del PRS.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il DEFR e i suoi aggiornamenti di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2015 , individuano annualmente, in coerenza con il PRS:
a) le priorità programmatiche per l’anno successivo, con proiezione triennale;
b) i territori interessati dagli interventi con riferimento all’articolo 1;
c) i principali interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale, con deliberazioni, provvede all’attuazione degli interventi di cui al comma 2 e alla definizione delle modalità per la sottoscrizione dei patti di cui al comma 6.
4. La Regione opera per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 anche nell’ambito delle politiche europee per la coesione territoriale attraverso la programmazione dei fondi europei e nazionali; a tale scopo, valorizza il coinvolgimento dei territori per la realizzazione di strategie territoriali integrate di rilancio e di sviluppo sostenibile ambientale, sociale ed economico.
5. Per favorire processi di sviluppo integrato e inclusivo della Toscana diffusa la Regione, nel DEFR e nei relativi strumenti di attuazione, prevede un sistema di premialità e priorità da attuarsi nel rispetto della normativa vigente, mediante la previsione di:
a) aumenti della percentuale di intensità di aiuto;
b) riserve di risorse;
c) punteggi premiali o priorità nelle procedure valutative.
6. Per le finalità di cui al comma 5, con particolare riferimento al coordinamento, l'integrazione e lo sviluppo degli interventi e delle risorse finanziarie destinati ai territori della Toscana diffusa, la Giunta regionale può altresì promuovere, nei casi previsti annualmente dal DEFR tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, la stipula di specifici patti denominati “Patti per la Toscana diffusa”.
7. I patti di cui al comma 6, stipulati tra la Giunta regionale e gli enti locali singoli o associati interessati, sono strumenti negoziali ad adesione volontaria e contengono gli interventi considerati come prioritari e strategici per i territori di cui all’articolo 1, comma 1. Le modalità per la sottoscrizione di tali patti sono definite con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
8. La Regione favorisce il finanziamento alle infrastrutture ed i servizi della Toscana diffusa dando priorità ai progetti che garantiscono la sicurezza e la sostenibilità, anche economica, della gestione.
Art. 3
Strumenti di comunicazione e informazione
1. La Regione favorisce processi di ascolto della cittadinanza per rilevarne i fabbisogni, in particolare rispetto alle difficoltà nella fruizione dei servizi pubblici erogati o coordinati dalla Regione e dagli enti pubblici toscani, contribuendo così al miglioramento continuo della loro qualità.
2. La Regione, anche mediante i centri di alfabetizzazione e facilitazione digitale di cui all’articolo 5, opera per un’informazione capillare sulle azioni regionali e dei risultati ai sensi della presente legge con i seguenti strumenti:
a) l'utilizzo dei social media e di altri strumenti innovativi per comunicare le opportunità e interagire con la cittadinanza potenziando il dialogo e l’ascolto;
b) il coordinamento della realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale per diffondere i progetti e le singole opportunità;
c) l’organizzazione di iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità regionali.
CAPO II
Servizi essenziali
Art. 4
Infrastrutture per l’accessibilità e trasporto pubblico
1. La Regione Toscana promuove l’accessibilità ai territori della Toscana diffusa.
2. Sono obiettivi prioritari per l’accessibilità ai territori della Toscana diffusa:
a) l’attenzione alla manutenzione e la qualificazione della rete stradale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ) e
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ) e
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);b) la capillarità dei servizi strutturali di trasporto pubblico locale su gomma, l’organizzazione e l’integrazione con i servizi a domanda debole quali, in particolare, il trasporto a chiamata ed il trasporto scolastico ‘a porte aperte’, al fine di garantirne il mantenimento e la sostenibilità;
c) il rafforzamento e mantenimento della realizzazione di infrastrutture per la mobilità dolce e l’attrattività del territorio in termini paesaggistici, culturali e sociali;
d) il mantenimento in efficienza della rete ferroviaria che attraversa la Toscana diffusa e il miglioramento e potenziamento dei servizi ferroviari in accordo con i gestori di infrastruttura e servizio;
e) il sostegno dell’accessibilità e del collegamento con i territori insulari.
3. Gli enti locali operano per favorire:
a) la conoscenza del livello di sicurezza della rete stradale e dei ponti di competenza;
b) l’identificazione dei bisogni e delle esigenze di servizi in un’ottica di sostenibilità.
4. La Regione promuove azioni per la manutenzione ed il mantenimento e la qualificazione della rete stradale ai sensi della l.r. 68/2011 .
5. Il servizio ferroviario costituisce elemento fondamentale per garantire l’accessibilità ai territori della Toscana diffusa e la Regione, nell’ambito degli strumenti e delle azioni di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), opera per:
a) nei rapporti con i gestori della rete e del servizio ferroviario, il mantenimento dell’efficienza della linea, la valorizzazione e l’attrezzaggio di stazioni e fermate, con particolare riferimento all’utilizzo turistico-cicloturistico/escursionistico, e al costante miglioramento del servizio offerto, anche mediante azioni di progressivo rinnovo dei materiali;
b) ottenere l’incremento dell’utenza sulla rete ferroviaria toscana che attraversa la Toscana diffusa e che presenta un basso numero di passeggeri al di fuori delle fasce pendolari mediante:
1) iniziative per la valorizzazione dei territori attraverso i servizi ordinari e con treni storici e turistici;
2) la promozione e salvaguardia del territorio regionale, tenuto conto della valenza storico, culturale, ambientale e paesaggistica propria delle aree attraversate dalle linee ferroviarie.
c) favorire il miglioramento dell’accessibilità mediante l’individuazione di stazioni aventi un carattere prioritario che possono costituire, mediante attrezzaggio con tecnologie informative, un valido riferimento informativo;
d) la valorizzazione della intermodalità e dei servizi offerti nelle stazioni dei territori della Toscana diffusa, mediante l’estensione delle attività già sperimentate.
Art. 5
Accesso ai servizi e infrastrutture digitali
1. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 ), la Regione:
a) favorisce la creazione di centri di alfabetizzazione e facilitazione digitale;
b) agisce per promuovere la connettività, fissa e mobile, in tutto il territorio, anche tramite società e consorzi “in house”;
c) opera per garantire i diritti di cittadinanza digitale.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) la Giunta regionale coordina le attività dei centri di alfabetizzazione e facilitazione digitale per permettere ai residenti dei territori della Toscana diffusa la fruizione dei servizi pubblici nonché per aiutare la conoscenza delle nuove opportunità della digitalizzazione e le nuove disponibilità di servizi digitali di comunicazione e di dialogo per via telematica con la pubblica amministrazione;
b) le azioni regionali per la connettività, fissa e mobile, a banda ultra larga, anche ai sensi della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), si raccordano con le iniziative nazionali e favoriscono lo svolgimento dell’attività lavorativa nei territori della Toscana diffusa;
c) nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, lettera b), la Regione, anche in raccordo con le azioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera g), della legge regionale 3 marzo 2020, n. 16 (Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017 ), promuove la realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica da mettere a disposizione degli operatori di telefonia mobile nelle aree a fallimento di mercato;
d) i diritti di cittadinanza digitale nei territori della Toscana diffusa comprendono attività di assistenza ai consumatori anche mediante sportelli dedicati al disbrigo delle pratiche rivolti in particolar modo alle persone anziane e fragili, sentito il Comitato regionale consumatori e utenti di cui all’articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);
e) il documento di linee di indirizzo della rete telematica Regione Toscana (RTRT) di cui al capo II della l.r. 57/2024 prevede indirizzi ed azioni per i territori della Toscana diffusa.
3. La Regione promuove il coordinamento delle azioni degli enti locali ai sensi del presente articolo mediante la gestione associata e l’esercizio mediante unione delle funzioni.
4. La Regione ed i comuni, nell'ambito degli strumenti della l.r. 49/2011 , operano per la promozione di accordi di localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi dell'
articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).Art. 6
Diritto alla salute e inclusione sociale
1. La Regione valorizza e promuove il potenziamento, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi sociali e sociosanitari territoriali sulla base dei principi della riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai percorsi e alle prestazioni e della presa in carico integrata dei bisogni delle persone e dei nuclei familiari, attraverso:
a) la previsione di incentivi finalizzati a garantire sul territorio regionale la prossimità dell’assistenza in comuni, località e frazioni collocate in zone disagiate, anche in coordinamento e nel rispetto, in ogni caso, delle procedure della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse in essa previste anche (1) per ciò che concerne le professionalità sanitarie;
b) lo sviluppo di strutture di prossimità e delle centrali operative territoriali (COT);
c) l'attivazione di punti unici di accesso alla rete sociale e sociosanitaria e l'organizzazione di servizi di pronto intervento sociale;
d) il rafforzamento del supporto logistico per lo svolgimento dei servizi sociosanitari, da perseguirsi attraverso la collaborazione con gli enti locali, sia per il reperimento degli alloggi, sia per l'individuazione di locali da destinare alle attività ambulatoriali;
e) la promozione della sanità di iniziativa e di metodiche di stratificazione della popolazione per intensità di bisogni;
f) l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale e lo sviluppo di equipe multi-professionali che prendano in carico la persona in modo multidimensionale, con particolare attenzione alle condizioni di maggiore fragilità e cronicità, nel rispetto, in ogni caso, delle procedure della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse in essa previste (2);
g) l’implementazione di misure di sostegno alla locazione o all’acquisto di immobili ad uso ufficio a servizio di presidi sanitari da destinarsi a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
h) il potenziamento delle cure domiciliari;
i) l’adozione di modelli di servizi digitalizzati per la gestione dei percorsi assistenziali, sia per l’assistenza domiciliare, attraverso strumenti di telemedicina, sia attraverso l’integrazione della rete professionale che opera sul territorio;
j) la valorizzazione della co-progettazione con gli utenti;
k) la valorizzazione della partecipazione di tutte le risorse della comunità nelle diverse forme e attraverso il coinvolgimento dei diversi attori locali.
2. La Regione valorizza il ruolo dei presidi ospedalieri di base all’interno della rete ospedaliera integrata, che, assieme alle cure primarie, rappresentano la prima linea di intervento per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento medico/chirurgico, attraverso la promozione delle seguenti attività:
a) l’erogazione sul territorio di una prima risposta all’emergenza/urgenza tramite l’integrazione fra pronto soccorso e servizio di emergenza sanitaria territoriale;
b) il trattamento chirurgico in emergenza e in regime di elezione in accordo con la pianificazione aziendale e di rete ospedaliera;
c) l’attività diagnostica di tipo radiologico con possibilità di teleconsulto per una seconda opinione con altri presidi della rete;
d) la presa in carico da parte degli ospedali di base della riacutizzazione delle patologie croniche contribuendo alla loro prevenzione attraverso percorsi di consulenza specialistica;
e) la piena integrazione con l’attività delle COT e dei nuovi modelli organizzativi;
f) la previsione di incentivi al personale sanitario che svolga servizio nei presìdi ospedalieri o nei territori siti all’interno delle aree geografiche di riferimento della presente legge.
3. La Regione promuove misure per l’accessibilità universale ai sensi della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche) e della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), favorendo progetti di investimento ed interventi di sostegno e di integrazione ai servizi, con le modalità previste dalla presente legge, al fine di implementare processi di integrazione delle politiche a favore dei territori della Toscana diffusa anche fra i diversi livelli di intervento e valorizzare la partecipazione ed il coinvolgimento alla vita sociale e civile degli attori del territorio.
Art. 7
Attività sportiva
1. La Regione promuove e tutela la salute e il benessere psicofisico attraverso lo sport quale veicolo di valori educativi e sociali, di integrazione e socializzazione, in grado di favorire momenti di aggregazione, divertimento collettivo e contributo al contrasto di fenomeni di disagio sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione valorizza ed incentiva la pratica delle attività sportive e motorio-ricreative su tutto il territorio regionale con l’obiettivo di mantenere stili di vita sani ed attivi e ridurre la sedentarietà attraverso:
a) il sostegno ai soggetti, pubblici o privati, che abbiano maturato competenze documentate nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo, al fine di valorizzare il talento agonistico, tutelare le tradizioni e le vocazioni sportive locali nonché l’associazionismo e il volontariato sportivo, garantendo medesime opportunità su tutto il territorio regionale;
b) il sostegno ad eventi e manifestazioni sportive che si svolgono sul territorio regionale per permettere al maggior numero possibile di persone di essere parte di progetti che combattono gli stili di vita sedentari e le malattie croniche;
c) il sostegno finalizzato al miglioramento dell’impiantistica sportiva pubblica, attraverso opere di messa a norma, innovazione tecnologica e risparmio energetico, riduzione di impatto ambientale e accessibilità;
d) la promozione dell’attività fisica finalizzata all’integrazione, al recupero della motricità, alla partecipazione a competizioni sportive e alla vita sociale e culturale per le categorie fragili, le persone che vivono in condizioni di disagio e per le persone con disabilità (4);
e) la valorizzazione di interventi volti a garantire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva.
Art. 8
Educazione e istruzione
1. La Regione promuove politiche volte ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere, anche tramite la realizzazione di interventi di educazione e istruzione, al fine di costruire un sistema regionale integrato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). A tale fine favorisce interventi, diretti e indiretti, a favore dei residenti attraverso:
a) la promozione di politiche per la qualificazione, la diffusione e l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, finalizzati al sostegno della domanda da parte delle famiglie e dell’offerta da parte dei comuni in forma diretta e indiretta;
b) la programmazione dell’offerta di istruzione sul territorio che ne garantisca l’organico sviluppo qualitativo anche tramite le azioni per la programmazione dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche stesse (5);
c) la dislocazione organica e funzionale delle istituzioni scolastiche sul territorio regionale, tramite il dimensionamento della rete scolastica;
d) l'aggregazione dei servizi e dell'offerta, sia mediante le gestioni associate, sia mediante l'operatività delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, al fine di agevolare la programmazione e la realizzazione di servizi e attività dei comuni della Toscana diffusa.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte secondo quanto previsto dalla l.r. 32/2002 .
Art. 9
Orientamento, formazione professionale e lavoro
1. La Regione promuove il diritto al lavoro di ogni persona, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi, all'affermazione dei diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione dei principi della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere, anche tramite la realizzazione di interventi per l'orientamento, la formazione professionale e l’occupazione, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio, con lo scopo di costruire un sistema regionale integrato ai sensi della l.r. 32/2002 . A tale fine favorisce interventi diretti e indiretti a favore dei residenti attraverso:
a) la promozione delle politiche del lavoro per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta;
b) la promozione dell'inserimento e della permanenza nel lavoro delle persone con disabilità, svantaggiate, a rischio di esclusione;
c) il rafforzamento delle competenze mediante un’offerta formativa che tenga conto delle esigenze dei sistemi produttivi locali e dei bisogni degli individui e delle imprese;
d) l'aggregazione dei servizi e dell'offerta, anche mediante le gestioni associate per agevolare la programmazione e la realizzazione di servizi e attività dei comuni della Toscana diffusa;
e) lo sviluppo dei servizi di orientamento permanente;
f) l’introduzione e l’utilizzo delle tecnologie più avanzate.
2. L’Agenzia regionale Toscana per l’impiego (ARTI) contribuisce allo sviluppo dei territori marginali e periferici mediante le seguenti azioni coordinate nei territori della Toscana diffusa:
a) l’apertura di sportelli territoriali in collaborazione con gli enti locali nelle zone dove è difficoltoso raggiungere i centri per l’impiego;
b) la formazione di personale qualificato, incaricato di seguire tutti i comuni rientranti nelle aree interne per il sostegno alle strategie territoriali al fine di svolgere attività finalizzate a contribuire alla promozione dello sviluppo economico e sociale a livello locale per il superamento delle perifericità;
c) implementazione di servizi “on line” con il supporto del facilitatore digitale al fine di superare problemi di collegamento e trasporti;
d) l’attivazione di una capillare attività di comunicazione multicanale, sia attraverso gli strumenti tradizionali sia attraverso la presenza sui social.
3. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte secondo quanto previsto dalla l.r. 32/2002 .
CAPO III
Supporto ai territori
Art. 10
Pianificazione urbanistica sovracomunale
1. La Regione promuove, anche attraverso l’erogazione di contributi, la pianificazione per aree omogenee coordinata tra le amministrazioni comunali, di cui agli articoli 23 e 23 bis della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
Art. 11
Rigenerazione urbana
1. La Regione promuove interventi di rigenerazione urbana nei territori della Toscana diffusa al fine di rendere più attrattivo e vivibile il territorio, migliorare la qualità del tessuto urbano e sociale, favorire il rilancio economico, assicurare funzioni di presidio del territorio e contrastare i fenomeni di invecchiamento e di abbandono da parte della popolazione residente.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli interventi sono volti, oltre a quanto già previsto dall’articolo 125, comma 1, della l.r. 65/2014 :
a) al riuso delle aree già urbanizzate quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo;
b) alla riorganizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e degli spazi pubblici, anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socio-economico;
c) alla riqualificazione delle connessioni con i tessuti urbani circostanti o alla ricomposizione dei margini urbani.
d) a promuovere la cessione o la vendita di immobili dismessi da privati per destinarli a interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione socio-economica, anche attraverso forme di collaborazione pubblico-privato.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce ed incentiva la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale funzionalmente connesse con gli interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell’articolo 125 della l.r. 65/2014 e concede contributi periodici in applicazione dell’articolo 57, comma 1, lettera b), della medesima l.r. 65/2014 .
4. L’intervento regionale tiene conto dei seguenti aspetti:
a) riuso e rifunzionalizzazione di aree e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico;
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché per la promozione delle attività culturali e sportive, compresi interventi di:
1) edilizia residenziale pubblica;
2) contrasto alla grave marginalità basato sull'inserimento in appartamenti indipendenti di persone senza dimora con problemi di salute mentale o in situazione di disagio socio-abitativo cronico (housing first);
3) edilizia residenziale sociale per garantire l'accesso alla casa alle persone fragili, non solo dal punto di vista economico, ai sensi delle normative di settore (social housing);
4) incentivi per appartamenti indipendenti organizzati intorno a servizi comuni per i bisogni di persone anziane (senior housing);
5) contributi agli enti locali per il miglioramento e la riqualificazione dell’impiantistica sportiva pubblica.
c) riqualificazione e valorizzazione di spazi aperti e di connessione urbana, con particolare attenzione agli spazi e servizi pubblici, volte anche alla valorizzazione del sistema del verde, al miglioramento della sostenibilità ambientale o al rafforzamento delle reti ecologiche, a cui possono essere associati percorsi per la mobilità sostenibile;
d) recupero di immobili la cui gestione è affidata a cooperative di comunità, associazioni ed enti del terzo settore ai sensi delle leggi, nazionali e regionali, sulla coprogrammazione e coprogettazione anche ai fini della realizzazione di iniziative di welfare culturale.
5. Sono incentivati gli interventi:
b) interessati da ricorso a conto termico in caso di interventi sul patrimonio edilizio o da efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica;
c) di recupero di immobili da destinare a emergenza abitativa;
d) che favoriscono l’intermodalità con il sistema di mobilità pubblica, con il sistema di mobilità dolce o entrambi, anche ai fini della promozione del turismo sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale, anche al fine di soddisfare esigenze di ambito sovracomunale;
e) che interessano più aree di intervento riferite a differenti frazioni dello stesso comune mediante un unico progetto.
6. La Regione opera, anche attraverso accordi con enti pubblici, società e aziende pubbliche e private, per la valorizzazione e il riutilizzo del loro patrimonio immobiliare in un’ottica di riqualificazione, accessibilità e fruizione degli immobili di proprietà o gestione.
Art. 12
Territorio rurale
1. La Regione favorisce lo sviluppo e la vivibilità del territorio rurale dei territori della Toscana diffusa sostenendo progetti economici territoriali mediante:
a) i distretti rurali di cui alla legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali);
b) i distretti biologici di cui alla legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici);
c) i distretti del cibo di cui all’
articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'
articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 );
articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'
articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 );d) gli interventi di agricoltura sociale di cui alla legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 );
e) progetti di sviluppo economico compresi nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito della programmazione europea in materia di politica agricola comune (PAC) e di pesca con il fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA);
f) forme di gestione attiva nel bosco e comunità del bosco per la gestione attiva di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
g) recupero, valorizzazione e promozione delle produzioni agro alimentari tipiche e delle connesse attività svolte dai consorzi e delle filiere locali.
2. Nel rispetto dei principi della programmazione europea in materia di PAC, la Regione inoltre sostiene in particolare i territori della Toscana diffusa attraverso:
a) indennità compensative in aree montane, in aree soggette a vincoli naturali e in altre aree a vincolo diverso;
b) promozione e semplificazione dell’insediamento di giovani agricoltori.
Art. 13
Resilienza energetica
1. La Regione, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti, promuove interventi per la resilienza energetica dei territori della Toscana diffusa attraverso il sostegno:
a) all’efficientamento energetico e per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore pubblico e produttivo delle imprese;
b) allo sviluppo di comunità energetiche.
2. La deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le modalità di erogazione del contributo di solidarietà energetica ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2024, n. 55 (Misure per il contrasto alla povertà energetica), può individuare criteri di premialità e frequenze di erogazione dei contributi specifici per i territori della Toscana diffusa.
Art. 14
Tutela della biocapacità e dei servizi ecosistemici
1. La Regione riconosce il valore del capitale naturale e della biocapacità dei territori della Toscana diffusa. Valorizza i benefici offerti dagli ecosistemi montani e delle aree interne alla società toscana nel suo complesso.
2. La Regione contribuisce a promuovere:
a) la conoscenza e la ricerca inerente alla preservazione dei servizi ecosistemici nella Toscana diffusa e i sistemi di contabilità ambientale integrati alla contabilità economica;
b) gli investimenti degli enti territoriali finalizzati alla tutela ed al miglioramento dei servizi ecosistemici, compresi sistemi di pagamento di cui all’
articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).3. La Regione, nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, promuove azioni in favore dei comuni sottoposti a vincoli per la salvaguardia delle risorse naturali, con particolare riferimento alla risorsa idrica, nei casi in cui tali vincoli prefigurino un mancato o limitato utilizzo del territorio.
4. Ai fini dei commi 1 e 2, la Regione si avvale del fondo di cui all’articolo 1, commi 593 e 595,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)5. Il DEFR individua le azioni di cui al comma 3, anche conseguenti ad interventi di natura tariffaria operati nel rispetto della metodologia vigente fissata dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), e stabilisce annualmente le risorse per l’attuazione delle relative misure.
Art. 15
Interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico
1. Al fine di rendere i territori della Toscana diffusa meno vulnerabili alle avversità ambientali e agli effetti dei cambiamenti climatici, la Regione opera per valorizzare tali territori con misure strutturali di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.
2. Il documento operativo per la difesa del suolo di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) individuano gli interventi di cui al comma 1, in linea con le previsioni contenute nei piani di gestione rischio alluvioni (PGRA) e nel programma triennale delle opere pubbliche.
Art. 16
Supporto regionale
1. Al fine di agevolare la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con risorse assegnate dalla Regione agli enti locali ai sensi del presente capo, la Giunta regionale può anche fornire, con proprio personale, attività di supporto consulenziale per la progettazione, le procedure di affidamento lavori e la rendicontazione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono regolate da accordi ai sensi dell'
articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).CAPO IV
Sostegno alla residenzialità e all’economia
Art. 17
Sostegno all’acquisto residenziale
1. Al fine di contrastare il declino demografico dei comuni totalmente montani toscani con popolazione fino a diecimila abitanti, la Regione adotta misure di incentivazione finanziaria anche nella forma di contribuzione all’acquisto di immobili ad uso abitativo.
2. Usufruiscono delle misure di cui al comma 1 coloro che trasferiscono la propria residenza nei comuni interessati e si impegnano a non modificarla per almeno dieci anni.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di assegnazione e revoca delle misure di cui al comma 1 in coerenza con le disposizioni relative al fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all’articolo 1, commi 593 e 595,
della l. 234/2021 che lo istituiscono, ne individuano le iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento e ne regolano la ripartizione fra le regioni.
della l. 234/2021 che lo istituiscono, ne individuano le iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento e ne regolano la ripartizione fra le regioni.4. La disciplina di cui al comma 3 tiene conto:
a) dell’età anagrafica dei beneficiari della misura;
b) del numero di figli minori conviventi;
c) dell'indice di disagio dei comuni, in base all'allegato B della l.r. 68/2011 .
Art. 18
Sostegno alla locazione residenziale
1. La Regione concorre con risorse proprie al finanziamento del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’
articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).2. Le somme assegnate al fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
3. La Giunta regionale:
a) individua gli ulteriori requisiti, concernenti la situazione economica e patrimoniale dei conduttori, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative, nel rispetto della normativa statale;
b) ripartisce annualmente a favore dei comuni le risorse disponibili a valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base dei fabbisogni evidenziati nelle precedenti annualità.
Art. 19
Sostegno a processi di sviluppo economico
1. In una prospettiva di sviluppo sostenibile e nel rispetto dei principi generali di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'
articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e al
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'
articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), la Regione sostiene i territori della Toscana diffusa con le finalità di:
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'
articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e al
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'
articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), la Regione sostiene i territori della Toscana diffusa con le finalità di: a) migliorare la competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) identificate ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
b) promuovere, con particolare riferimento al settore manifatturiero, il reinsediamento di attività produttive nelle aree che hanno subito processi di deindustrializzazione, mediante interventi volti alla valorizzazione delle specificità locali e delle vocazioni produttive legate al contesto territoriale;
c) promuovere il turismo sostenibile, anche quello enogastronomico, attraverso azioni dedicate ai territori della Toscana diffusa, incluse quelle volte alla valorizzazione dei cammini regionali e del turismo religioso;
d) riconoscere, in considerazione della funzione di presidio che svolgono nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, il ruolo strategico delle imprese operanti nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, anche promuovendo, con particolare riferimento alle specificità stagionali, condizioni per favorire una maggiore stabilità occupazionale;
e) sviluppare e rafforzare i processi di trasformazione digitale e ambientale;
f) diffondere processi di economia collaborativa organizzati in forma di impresa;
g) riqualificare gli ambiti e spazi per attività economiche e per il trasferimento tecnologico;
h) incentivare, nel rispetto della disciplina nazionale vigente in materia, l'adozione di modalità di lavoro agile “smart working” nei territori della Toscana diffusa per favorire il riequilibrio territoriale e la coesione sociale, sostenendo misure che facilitino l’accesso a soluzioni di lavoro a distanza, anche attraverso incentivi per l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche;
i) promuovere la creazione di spazi di coworking e di uffici condivisi anche al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di lavoro e di collaborazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1:
a) sono attuati nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) ed ai sensi della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);
b) possono riguardare il sostegno:
1) all’accesso al credito, agli investimenti produttivi, alla diversificazione e ai processi di trasformazione digitale ed ambientale;
2) alle forme di economia collaborativa e sociale come modalità per promuovere la rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico;
3) agli investimenti per le infrastrutture per il turismo, per la qualificazione dei centri commerciali naturali e degli spazi urbani fragili, per la reindustrializzazione dei territori;
4) allo sviluppo integrato e inclusivo a livello locale finalizzato anche all’introduzione di tecnologie avanzate;
5) alla valorizzazione delle attività delle associazioni pro-loco di cui all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) titolari di partita IVA ed iscritte al repertorio economico amministrativo (REA);
6) al miglioramento e alla qualificazione delle stazioni invernali e dei relativi impianti nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale, come individuate dall'articolo 59, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).
3. Il DEFR definisce le risorse, i settori e i territori di intervento nonché il sistema di premialità e priorità ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
4. Le misure di cui al presente articolo sono attuate nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
Art. 20
Commercio
1. Il DEFR prevede contributi per l’insediamento ed il mantenimento, anche mediante l’acquisizione, degli esercizi di vicinato di cui all’articolo 15 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), in particolare nei centri o nuclei abitati non capoluogo dei territori della Toscana diffusa, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. La Regione promuove misure finalizzate a favorire l’insediamento ed il mantenimento degli empori multifunzionali ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 62/2018 e le attività in ambito commerciale in qualità di microimpresa ai sensi della legge regionale 1 marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani).
3. Per le attività commerciali di cui al comma 1, il DEFR programmaticamente ed i successivi correlati interventi normativi, possono prevedere la riduzione delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per finalità di riequilibro territoriale di cui all’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”).
Art. 21
Elenco degli agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio
1. In applicazione dell’
articolo 5 della legge 28 febbraio 2024 n. 24 (Disposizione per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura), è istituito l’elenco degli agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio.
articolo 5 della legge 28 febbraio 2024 n. 24 (Disposizione per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura), è istituito l’elenco degli agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio.2. Possono essere iscritti nell’elenco di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli che negli ultimi cinque anni hanno realizzato le attività di cui all’
articolo 2 della l. 24/2024 anche nell’ambito delle misure dello sviluppo rurale.
articolo 2 della l. 24/2024 anche nell’ambito delle misure dello sviluppo rurale.3. Le modalità per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco di cui al comma 1 sono definiti con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
4. I documenti di programmazione regionale prevedono programmi e iniziative, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, finalizzate a promuovere la figura dell’agricoltore custode ai sensi della
l. 24/2024 e a far conoscere i valori e le esternalità positive dell’agricoltura sostenibile tramite la diffusione della conoscenza e la consapevolezza delle attività di preservazione delle funzioni ecosistemiche di cui all’
articolo 2 della l. 24/2024 connesse all’attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimazione delle acque.
l. 24/2024 e a far conoscere i valori e le esternalità positive dell’agricoltura sostenibile tramite la diffusione della conoscenza e la consapevolezza delle attività di preservazione delle funzioni ecosistemiche di cui all’
articolo 2 della l. 24/2024 connesse all’attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimazione delle acque.CAPO V
Identità
Art. 22
Cultura e paesaggio
1. La Regione favorisce, in ogni parte del territorio regionale, eventi e manifestazioni culturali e ne incentiva, in modalità specifica, la realizzazione diffusa nelle aree indicate dal DEFR, nell’ambito della programmazione e degli interventi ai sensi della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).
2. La Regione promuove la valorizzazione del paesaggio nelle aree di cui al comma 1 ai sensi:
a) della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) prevedendo agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e del titolo IV, capo I, della l.r. 65/2014 ;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e del titolo IV, capo I, della l.r. 65/2014 ;b) dell’articolo 57 della l.r. 65/2014 mediante assegnazione di contributi a comuni ed agli enti del terzo settore per interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione nelle aree gravemente compromesse e degradate.
3. La Regione opera altresì ai sensi del comma 2:
a) in osservanza del piano paesaggistico regionale attraverso la redazione di progetti paesaggio;
b) in attuazione della l.r. 21/2010 e in particolare:
1) degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) ed l);
2) nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 4 e con le delibere della Giunta regionale sulle modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al medesimo articolo 4, comma 3, lettera h bis);
3) del rispetto dei criteri per l’attuazione degli interventi di investimento di cui all’articolo 6;
4) del rispetto delle tipologie di intervento regionale in materia di beni paesaggistici di cui all’articolo 7;
5) della valorizzazione culturale dei beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 33.
4. Il DEFR prevede risorse per il finanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali:
a) 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani);
b) 3 marzo 2021, n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana).
Art. 23
Tutela e valorizzazione della agrobiodiversità toscana
1. La Regione favorisce la tutela del patrimonio delle razze e varietà locali a rischio di estinzione nel rispetto della
legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare) e in attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) mediante:
legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare) e in attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) mediante:a) la promozione di iniziative, pubbliche o private, per preservare e ricostituire le risorse genetiche, diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso e valorizzarne i prodotti;
b) l’organizzazione diretta di iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione delle medesime risorse.
2. Le azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 64/2004 .
Art. 24
Misure per il contrasto dell'abbandono di terreni e immobili
1. La Regione promuove azioni per il recupero di terreni e di immobili, in particolare quelli appartenenti al patrimonio storico, paesaggistico e culturale, a rischio o che risultano abbandonati, di proprietà pubblica e privata, mediante:
a) l’implementazione della banca della terra di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) per gli immobili e terreni ad uso agricolo e forestale;
b) accordi con le società e gli enti titolari per incentivare la realizzazione di centri polifunzionali di pubblica utilità in immobili idonei, comprese le stazioni ferroviarie e le aree di pertinenza ferroviaria della Toscana diffusa.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono definite annualmente nel DEFR.
Art. 25
Beni comuni
1. La Regione opera per la valorizzazione dei beni comuni di cui alla legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto) presenti nei territori della Toscana diffusa mediante:
a) sensibilizzazione dei cittadini attivi dei territori interessati di cui all’articolo 5 della l.r. 71/2020 ;
b) agevolazioni e contributi per la gestione dei beni comuni;
c) assistenza amministrativa gratuita per la redazione dei patti di collaborazione di cui all’articolo 8 della l.r. 71/2020 da parte dei competenti settori della Giunta regionale.
2. Il DEFR stabilisce le risorse destinate annualmente alle finalità di cui al comma 1.
CAPO VI
Norme finali
Art. 26
Osservatorio della Toscana diffusa
1. È istituito l’Osservatorio della Toscana diffusa presso la Giunta regionale, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, strumento di partecipazione per le politiche regionali oggetto della presente legge.
2. L’Osservatorio della Toscana diffusa svolge funzioni di consultazione, il coordinamento, collaborazione con le realtà associative toscane, pubbliche e private, rilevanti per la promozione delle politiche dedicate ai territori interessati e la rappresentazione delle esigenze di riferimento.
3. I componenti dell’Osservatorio sono individuati dalla Giunta regionale tra le seguenti tipologie di soggetti:
a) associazioni più rappresentative, anche enti del terzo settore, attivi nei territori interessati che si occupano delle politiche oggetto della presente legge;
b) enti locali interessati e loro associazioni;
c) i soggetti imprenditoriali dei territori, anche associati;
d) enti di ricerca dipendenti dalla Regione.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i componenti di cui al comma 3 e disciplina la partecipazione e il funzionamento dell’Osservatorio.
5. La partecipazione all’Osservatorio e alle sue attività non comporta oneri per la Regione.
Art. 27
Clausola valutativa
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull’efficacia della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive, in particolare:
a) gli interventi attivati e l’ammontare dei contributi erogati, oltre al numero delle istanze presentate in rapporto a quelle ammesse, suddivisi per comune;
b) la tipologia degli interventi finanziati ed il relativo settore di riferimento;
c) i risultati ottenuti in termini di sviluppo delle attività economiche locali;
d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.
Art. 28
Sostegno alla residenzialità e agli esercizi di vicinato nell’anno 2025
1. Per i comuni della Toscana diffusa come identificati ai sensi dell’articolo 2, per l'anno 2025, sono stanziate risorse fino all’importo:
a) di euro 750.000,00 ai fini del sostegno all’acquisto di cui all’articolo 17;
b) di euro 750.000,00 ai fini del sostegno alla locazione residenziale di cui all’articolo 18.
2. Per l'anno 2025, ai fini del sostegno degli esercizi di vicinato nei centri o nuclei abitati non capoluogo dei territori della Toscana diffusa ai sensi dell'articolo 20, comma 1, sono stanziate risorse fino all’importo di euro 500.000,00.
2 bis. Per l'anno 2025, al fine di sostenere la distribuzione capillare della stampa e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali, sono stanziate risorse fino all'importo di euro 300.000,00.(6)(0 a)
3. Per l’anno 2025, ai fini del sostegno dei processi di sviluppo economico di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), ed in particolare per le attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), della l.r. 1/2006 , sono stanziate risorse fino all’importo di euro 300.000,00.
Art. 29
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per l’anno 2025 cui si fa fronte per euro 750.000,00 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 750.000,00 con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 500.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
2 bis.
Per l'attuazione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 2 bis, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
(7) (0 b)
3. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 3, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 300.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2025:
-in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 2.300.000,00;
-in aumento Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 750.000,00;
-in aumento, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 750.000,00;
-in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 500.000,00;
-in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 300.000,00.
4 bis.
Dall’attuazione degli articoli da 1 a 27 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
(3)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



