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Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11

Valorizzazione della Toscana diffusa.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025

Art. 8
Educazione e istruzione
1. La Regione promuove politiche volte ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere, anche tramite la realizzazione di interventi di educazione e istruzione, al fine di costruire un sistema regionale integrato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). A tale fine favorisce interventi, diretti e indiretti, a favore dei residenti attraverso:
a) la promozione di politiche per la qualificazione, la diffusione e l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, finalizzati al sostegno della domanda da parte delle famiglie e dell’offerta da parte dei comuni in forma diretta e indiretta;
b) la programmazione dell’offerta di istruzione sul territorio che ne garantisca l’organico sviluppo qualitativo anche tramite le azioni per la programmazione dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche stesse (5)

Parole aggiunte con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 94.

;
c) la dislocazione organica e funzionale delle istituzioni scolastiche sul territorio regionale, tramite il dimensionamento della rete scolastica;
d) l'aggregazione dei servizi e dell'offerta, sia mediante le gestioni associate, sia mediante l'operatività delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, al fine di agevolare la programmazione e la realizzazione di servizi e attività dei comuni della Toscana diffusa.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte secondo quanto previsto dalla l.r. 32/2002 .

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 28 .

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Parole aggiunte con con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 72 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.