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Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11

Valorizzazione della Toscana diffusa.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025

Art. 29
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per l’anno 2025 cui si fa fronte per euro 750.000,00 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 750.000,00 con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 500.000,00 per l'annualità 2025 e di euro 700.000,00 per l'annualità 2026, cui si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti:
a) della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
b) della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive-tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026. (9)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 11.

2 bis. Per l'attuazione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 2 bis, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025. (7)

Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 13.

(0 b)

Comma inserito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23, art. 12.

3. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 3, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 300.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2025:
-in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 2.300.000,00;
-in aumento Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 750.000,00;
-in aumento, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 750.000,00;
-in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 500.000,00;
-in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 300.000,00.
4 bis. Dall’attuazione degli articoli da 1 a 27 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. (3)

Comma aggiunto con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 29.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 28 .

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Parole aggiunte con con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 72 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.