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Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11

Valorizzazione della Toscana diffusa.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025

Art. 28
Sostegno alla residenzialità e agli esercizi di vicinato nell’anno 2025 e nell'anno 2026 (8)

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 10.

1. Per i comuni della Toscana diffusa come identificati ai sensi dell’articolo 2, per l'anno 2025, sono stanziate risorse fino all’importo:
a) di euro 750.000,00 ai fini del sostegno all’acquisto di cui all’articolo 17;
b) di euro 750.000,00 ai fini del sostegno alla locazione residenziale di cui all’articolo 18.
2. Per l'anno 2025, ai fini del sostegno degli esercizi di vicinato nei centri o nuclei abitati non capoluogo dei territori della Toscana diffusa ai sensi dell'articolo 20, comma 1, sono stanziate risorse fino all’importo di euro 500.000,00. Per i medesimi fini, nell'anno 2026, sono stanziate risorse fino all'importo di euro 700.000,00.(8)

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 10.

2 bis. Per l'anno 2025, al fine di sostenere la distribuzione capillare della stampa e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali, sono stanziate risorse fino all'importo di euro 300.000,00.(6)

Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 12.

(0 a)

Comma inserito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23, art. 11.

3. Per l’anno 2025, ai fini del sostegno dei processi di sviluppo economico di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), ed in particolare per le attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), della l.r. 1/2006 , sono stanziate risorse fino all’importo di euro 300.000,00.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 28 .

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Parole aggiunte con con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 72 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.