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Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 11 e l’articolo 37 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 ) e, in particolare gli articoli 10, 11 e 36 comma 5, per il quale le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 Sito esternodel Sito esternod.lgs. 118/2011 stesso;


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e, in particolare gli articoli 18 e 19;


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta dell’11 dicembre 2025;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell’11 dicembre 2025;


Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 17 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Visti i pareri favorevoli delle Commissioni consiliari permanenti Seconda, Terza, Quarta e Quinta, espressi nelle rispettive sedute del 15 dicembre 2025.


Considerato quanto segue:


1. di prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione 2026 – 2028 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;


2. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

Art. 1
1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2026 annesso alla presente legge.
2. È approvato per l’anno finanziario 2026 in euro 3.728.951.545,82 il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 8.750.286,83 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2025 - riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2025 -riga Totale generale delle entrate).
3. È approvato per l’anno finanziario 2026 in euro 4.618.239.974,64 il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 273.481.447,47 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2025 - riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2025 - riga Totale generale delle spese).
4. È approvato per l’anno finanziario 2026 in euro 17.360.407.620,23 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata, di cui euro 3.770.829.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2026 – riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2026 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza”).
5. È approvato per l’anno finanziario 2026 in euro 17.360.407.620,23 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.770.829.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2026 – riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2026 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”).
6. È approvato per l’anno finanziario 2026:
- in euro 21.433.483.065,17 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2026 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di cassa”);
- in euro 3.779.579.286,83 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2026 – riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro” - Previsioni di cassa).
7. È approvato per l'anno finanziario 2026:
- in euro 21.093.861.958,33 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2026 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di cassa”);
- in euro 3.544.310.447,47 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2026 – riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro” - Previsioni di cassa).
Art. 2
1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2026 annesso alla presente legge.
2. È approvato in euro 11.895.114.556,17 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2027 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza).
3. È approvato in euro 11.895.114.556,17 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2027 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”).
4. È approvato in euro 11.368.079.145,04 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2028 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza);
5. È approvato in euro 11.368.079.145,04 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2028 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”).
Art. 3
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo presunto alla data del 31 dicembre 2025 è approvato in complessivi euro 381.872.445,24.
2. Nell’esercizio 2026 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto (per finanziare spesa d’investimento) risultante dal rendiconto 2025.
Art. 4
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui
1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario effettuata nell’esercizio 2015 ai sensi dell’articolo 3, commi 15 e 16 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 ) è approvato in euro 55.350.634,70 per l’anno 2026, in euro 52.437.443,40 per l’anno 2027 ed in euro 49.524.252,10 per l’anno 2028.
2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede così come previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 77 (Ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica di cui all’articolo 3, commi 15 e 16, Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternoLegge 5 maggio 2009, n. 42 ”), in trenta esercizi a quote annuali costanti di euro 2.913.191,30 a partire dal bilancio di previsione 2015.
Art. 5
1. Nel triennio 2026 – 2028 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 941.491.634,42, di cui euro 451.745.997,76 nel 2026, euro 283.353.681,53 nel 2027 ed euro 206.391.955,13 nel 2028, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 62 del d.lgs. 118/2011 e all’osservanza di quanto recato dall’Sito esternoarticolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 .
2. L’autorizzazione di cui al comma 1, comprende anche gli stanziamenti necessari ad assicurare la copertura finanziaria degli impegni che sono stati oggetto di reimputazione, sulle annualità 2026 per euro 18.075.412,23 e 2027 per euro 2.569.764,67, a valere su precedenti autorizzazioni all’indebitamento.
3. Con riferimento all’indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, è autorizzato il ricorso all’indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall’Sito esternoarticolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011 , per euro 163.292.084,46 relativamente all’esercizio finanziario 2026, per euro 106.552.686,59 relativamente all’esercizio finanziario 2027 e per euro 69.700.000,00 relativamente all’esercizio finanziario 2028 ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’Sito esternoarticolo 81, sesto comma, della Costituzione ) e nel rispetto dell’articolo 3, commi 16-21, Sito esternodella l. 350/2003 , come integrati dall’Sito esternoarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2004, n. 191 .
4. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta e ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
5. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
6. I mutui o prestiti di cui al comma 4, aventi un impatto di spesa in termini di oneri finanziari a servizio del debito negli esercizi 2027 e 2028, trovano copertura finanziaria, negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.
7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2028, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2028, troveranno copertura nell’ambito delle successive leggi di bilancio.
Art. 6
Allegati al bilancio di previsione
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all’esercizio 2026:
a) Risultato presunto di amministrazione (allegato a);
b) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato b);
c) Composizione dell’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (allegato c);
e) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato e);
f) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato f);
g) Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (allegato g);
i) Parere del Collegio dei revisori dei conti (allegato i).
Art. 7
Autorizzazioni per il bilancio 2026 – 2028
1. È autorizzato l’accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2026 – 2028.
2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2026.
3. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relativi al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2026 – 2028.
4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all’articolo 1, comma 7.
5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2026–2028 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.
Art. 8
Variazioni di bilancio
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio 2026 le variazioni al bilancio di previsione 2026 – 2028, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 51 del d.lgs. 118/2011 .
Art. 9
Estinzione di crediti di modesto ammontare
1. È confermato in euro 50,00 l’importo dei crediti di natura non tributaria o derivanti dall'articolo 1 della legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla L.R. 57/2017 , alla L.R. 77/2016 ed alla L.R. 69/2011 ), per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.
Art. 10
Nota integrativa
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011 è approvato l’allegato h) della presente legge, che dà conto dei seguenti aspetti:
a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l’illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
i) elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa copertura percentuale.
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Annesso alla presente legge il testo storico dell'allegato recante il Bilancio di previsione 2026-2028. Successivamente l'allegato è stato modificato con l.r. 4 febbraio 2026, n. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 4 febbraio 2026, n. 2, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'allegato d) è stato sostituito dall’allegato F “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento” dellal.r. 4 febbraio 2026, n. 2,art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’allegato 3 della nota integrativa è stato sostituito dall’allegato G “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili” della l.r. 4 febbraio 2026, n. 2, art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.