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Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025

Art. 9
Estinzione di crediti di modesto ammontare
1. È confermato in euro 50,00 l’importo dei crediti di natura non tributaria o derivanti dall'articolo 1 della legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla L.R. 57/2017 , alla L.R. 77/2016 ed alla L.R. 69/2011 ), per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.

Note del Redattore:

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Annesso alla presente legge il testo storico dell'allegato recante il Bilancio di previsione 2026-2028. Successivamente l'allegato è stato modificato con l.r. 4 febbraio 2026, n. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 febbraio 2026, n. 2, art. 3.

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L'allegato d) è stato sostituito dall’allegato F “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento” dellal.r. 4 febbraio 2026, n. 2,art. 4.

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L’allegato 3 della nota integrativa è stato sostituito dall’allegato G “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili” della l.r. 4 febbraio 2026, n. 2, art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.