Menù di navigazione

Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025

Art. 5
1. Nel triennio 2026 – 2028 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 941.491.634,42, di cui euro 451.745.997,76 nel 2026, euro 283.353.681,53 nel 2027 ed euro 206.391.955,13 nel 2028, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 62 del d.lgs. 118/2011 e all’osservanza di quanto recato dall’Sito esternoarticolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 .
2. L’autorizzazione di cui al comma 1, comprende anche gli stanziamenti necessari ad assicurare la copertura finanziaria degli impegni che sono stati oggetto di reimputazione, sulle annualità 2026 per euro 18.075.412,23 e 2027 per euro 2.569.764,67, a valere su precedenti autorizzazioni all’indebitamento.
3. Con riferimento all’indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, è autorizzato il ricorso all’indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall’Sito esternoarticolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011 , per euro 163.292.084,46 relativamente all’esercizio finanziario 2026, per euro 106.552.686,59 relativamente all’esercizio finanziario 2027 e per euro 69.700.000,00 relativamente all’esercizio finanziario 2028 ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’Sito esternoarticolo 81, sesto comma, della Costituzione ) e nel rispetto dell’articolo 3, commi 16-21, Sito esternodella l. 350/2003 , come integrati dall’Sito esternoarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2004, n. 191 .
4. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta e ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
5. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
6. I mutui o prestiti di cui al comma 4, aventi un impatto di spesa in termini di oneri finanziari a servizio del debito negli esercizi 2027 e 2028, trovano copertura finanziaria, negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.
7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2028, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2028, troveranno copertura nell’ambito delle successive leggi di bilancio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Annesso alla presente legge il testo storico dell'allegato recante il Bilancio di previsione 2026-2028. Successivamente l'allegato è stato modificato con l.r. 4 febbraio 2026, n. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 4 febbraio 2026, n. 2, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'allegato d) è stato sostituito dall’allegato F “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento” dellal.r. 4 febbraio 2026, n. 2,art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’allegato 3 della nota integrativa è stato sostituito dall’allegato G “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili” della l.r. 4 febbraio 2026, n. 2, art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.