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Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025

Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Annesso alla presente legge il testo storico dell'allegato recante il Bilancio di previsione 2026-2028. Successivamente l'allegato è stato modificato con l.r. 4 febbraio 2026, n. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 febbraio 2026, n. 2, art. 3.

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L'allegato d) è stato sostituito dall’allegato F “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento” dellal.r. 4 febbraio 2026, n. 2,art. 4.

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L’allegato 3 della nota integrativa è stato sostituito dall’allegato G “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili” della l.r. 4 febbraio 2026, n. 2, art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.