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Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 62

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2026.

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025

Art. 22
Contributi straordinari per palestre scolastiche
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) al Comune di Pietrasanta un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 400.000,00 per l’anno 2027, per la realizzazione di una nuova palestra a servizio del polo scolastico di Marina di Pietrasanta;
b) alla Provincia di Massa, fino a un massimo di euro 480.000,00 per l’anno 2026, per lavori di manutenzione straordinaria della palestra annessa all’Istituto “Zaccagna” di Carrara;
c) al Comune di Arezzo, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’anno 2026, per la riqualificazione della palestra dell’Istituto comprensivo “Piero Della Francesca”.
2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro economico allegato all’atto di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di cui al comma 1.
3. L’erogazione delle risorse è effettuata dalla competente struttura regionale, a seguito di presentazione di richiesta da parte dell’ente, accompagnata dagli stati di avanzamento lavori (SAL) e dai relativi giustificativi di spesa.
4. Nei casi in cui, a seguito dell’approvazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.
5. I contributi di cui al comma 1 sono rendicontati entro il 31 dicembre 2026. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo per la quota non rendicontata.
6. L’edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.
7. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.330.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026 e 2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 400.000,00 per l’anno 2027;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 480.000,00 per l’anno 2026;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’anno 2026.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.