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Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61

Legge di stabilità per l’anno 2026.

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e, in particolare l’articolo 18;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018),


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019);


Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021);


Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022);


Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”);


Vista la legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 );


Vista la legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);


Vista la legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024);


Vista la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025);


Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);


Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);


Vista la legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027);


Vista la legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 (Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana);


Vista la legge regionale 8 agosto 2025, n. 45 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027);


Vista la legge regionale 22 agosto 2025, n. 54 (Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana);


Visto il parere favorevole della Commissione per le pari opportunità, espresso nella seduta dell’11 dicembre 2025;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell’11 dicembre 2025;


Visti i pareri favorevoli delle Commissioni consiliari permanenti Seconda, Terza, Quarta e Quinta, espressi nelle rispettive sedute del 15 dicembre 2025.


Considerato quanto segue:


1. al fine di garantire la continuità di numerosi investimenti finanziati dalla Regione Toscana con provvedimenti legislativi adottati nel corso della X legislatura, che non si sono potuti realizzare nei tempi previsti per molteplici circostanze che hanno imposto ai beneficiari dei contributi regionali, per lo più enti locali, modifiche ai rispettivi cronoprogrammi, è necessario riprogrammare le spese secondo nuove articolazioni che includono le annualità di riferimento del nuovo bilancio di previsione 2026 – 2028;


2. è opportuno, in pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sul testo unico del turismo (l.r. 61/2024 ), prorogare un termine di adeguamento a una delle disposizioni impugnate;


3. al fine di semplificare e ridurre i costi sia per gli operatori dell’agricoltura sociale, sia per l’amministrazione regionale, è opportuno modificare le disposizioni sulle procedure per il riconoscimento degli operatori e l’avvio dell’attività, eliminando una duplicazione e prevedendo come unico adempimento la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del competente comune;


4. è opportuno rifinanziare l'intervento di sostegno degli esercizi di vicinato nei centri o nuclei abitati non capoluogo dei territori della Toscana previsto dall'articolo 28, comma 2, della l.r. 11/2025 sulla Toscana diffusa;


5. è necessario stanziare ulteriori 40.000.000,00 di euro per l’anno 2026 da destinare al sostegno di investimenti, già finanziati e sostenuti dalle aziende del servizio sanitario regionale (SSR) con risorse in conto esercizio, dei quali invece intende farsi carico la Regione tramite opportune risorse in conto capitale finanziate con il ricorso all’indebitamento regionale, al fine di ridurre la perdita d’esercizio 2025 del bilancio consolidato del SSR;


6. è opportuno intervenire in accoglimento dei rilievi che la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana, nella relazione del 30 giugno 2025 sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Toscana, ha manifestato sulle modalità di finanziamento di interventi di sostegno economico dell’autonomia abitativa dei giovani, che, al compimento del diciottesimo anno di età e fino al ventunesimo anno, si trovano a vivere al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un provvedimento di tutela adottato dalla competente autorità giudiziaria (c.d. Care Leavers);


7. è opportuno, anche alla luce del buon successo della misura, stanziare le risorse per un nuovo avviso pubblico a favore dei comuni finalizzato alla realizzazione di parcheggi pubblici ai sensi della l.r. 11/2021 , al fine di favorire il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree caratterizzate da rilevante densità insediativa, anche di natura stagionale;


8. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
Interventi finanziari in materia di attività produttive
SEZIONE I
Turismo
Art. 1
Manutenzione dell’itinerario della Via Francigena. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
euro 120.000,00 per l’anno 2026, euro 120.000,00 per l’anno 2027,
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028
”.
2. Alla lettera b quinquies) del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 77/2017 , le parole: “
euro 120.000,00 per l’anno 2026 ed euro 120.000,00 per l’anno 2027,
” sono soppresse.
b sexies) fino ad un massimo di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
Art. 2
Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all’articolo 144 della l.r. 61/2024
1. Al comma 2 dell’articolo 144 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) le parole: “
31 dicembre 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 giugno 2026
”.
SEZIONE II
Semplificazioni per gli operatori di agricoltura sociale
Art. 3
Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell'attività. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2023
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 ), è sostituito dal seguente:
4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e l’avvio delle attività sono subordinate alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 20/2023 è sostituito dal seguente:
6. La SCIA contiene una relazione che illustra le tipologie di attività che si intendono svolgere e le dichiarazioni, ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, secondo quanto previsto dalle normative di settore per le attività di cui all’articolo 1, comma 3, e dal regolamento di cui all’articolo 7.
”.
4. Al comma 9 dell’articolo 3 della l.r. 20/2023 le parole: “
la DUA di cui al comma 5 e
” sono soppresse.
Art. 4
Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2023
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 20/2023 le parole: “
nella DUA di cui all’articolo 3, comma 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella SCIA di cui all’articolo 3, comma 6
”.
Art. 5
Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 20/2023 è sostituito dal seguente:
1. La vigilanza sull’osservanza della presente legge è esercitata dai comuni.
”.
Art. 6
Norme finali, transitorie e abrogazioni. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2023
1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 20/2023 le parole: “
la DUA e la SCIA di cui all’articolo 3, commi 5 e 6 entro il termine di dodici mesi
” sono sostituite dalle seguenti: “
presentando la SCIA di cui all’articolo 3, comma 6, entro il termine di diciotto mesi
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 20/2023 è aggiunto il seguente:
3 bis. Nelle more dell’adeguamento alla Sito esternolegge 29 dicembre 2025, n. 61 (Legge di stabilità per l’anno 2026) del regolamento di cui all’articolo 7, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 2025, n. 21/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 ”), la SCIA di cui all’articolo 3, comma 6, contiene anche lo schema tipo di relazione di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo d.p.g.r. 21/R/2025.
”.
SEZIONE III
Fiere
Art. 7
Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Firenze Fiera S.p.A. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/2025
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
”;
b) la parola: “
6.500.000,00
” è sostituita dalla seguente “
6.350.000,00
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 23/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
6.500.000,00 per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
6.350.000,00 per l’anno 2026
”;
b) le parole: “
2025 – 2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026
”.
Art. 8
Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Arezzo Fiere S.p.A. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 45/2025
1. Al comma 1 e al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 45 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027), la parola: “
1.500.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
1.000.000,00
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 45/2025 le parole: “
2025 – 2027
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028
”.
SEZIONE IV
Impianti di risalita
Art. 9
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 41/2025
1. Al comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 (Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026
”;
b) le parole: “
2025 – 2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026
”.
SEZIONE V
Interventi a sostegno alla residenzialità
Art. 10
Sostegno alla residenzialità e agli esercizi di vicinato nell'anno 2025 e nell’anno 2026. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 11/2025
1. Nella rubrica dell'articolo 28 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), dopo la parola: “
2025
” sono inserite le seguenti: “
e nell’anno 2026
”.
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 11/2025 è aggiunto il seguente periodo: “
Per i medesimi fini, nell'anno 2026, sono stanziate risorse fino all'importo di euro 700.000,00.
”.
Art. 11
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 11/2025
1. Il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 11/2025 è sostituito dal seguente:
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 500.000,00 per l'annualità 2025 e di euro 700.000,00 per l'annualità 2026, cui si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti:
a) della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
b) della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive-tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
CAPO II
Interventi in materia socio-sanitaria
Art. 12
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/2019
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), è sostituito dal seguente:
1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di contributi fino a un massimo complessivo di euro 458.764.804,54, secondo la seguente articolazione:
a) euro 418.764.804,54 per il periodo 2019 – 2025;
b) euro 40.000.000,00 per l’anno 2026.
”.
2. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 19/2019 dopo le parole: “
comma 1
” sono inserite le seguenti: “lettera a),”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 19/2019 è aggiunto il seguente:
3 bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 40.000.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
CAPO III
Interventi finanziari in materia di impianti sportivi
Art. 13
Contributi straordinari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell’utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 38/2024
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026), le parole: “
, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00
” sono soppresse.
2. Il comma 3 bis dell’articolo 16 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettere b), c), e da e) a i), fino a un massimo complessivo di euro 2.715.000,00 nel periodo 2025 – 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2025 ed euro 350.000,00 per l’anno 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 575.000,00 per l’anno 2025;
e) per l’intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 220.000,00 per l’anno 2025;
f) per l’intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025;
g) per l’intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 70.000,00 per l’anno 2025.
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 16 della l.r. 38/2024 è aggiunto il seguente:
3 ter. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
Art. 14
Interventi finanziari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell’utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 59/2024
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025), le parole: “
, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 600.000,00 per l’anno 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “
, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 600.000,00 per l’anno 2027
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 4.485.000,00 nel triennio 2025 – 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.200.000,00, di cui euro 350.000,00,00 per l’anno 2025, euro 500.000,00 per l’anno 2026 ed euro 350.000,00 per l’anno 2027;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 550.000,00 per l’anno 2025;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 550.000,00 di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 425.000,00 per l’anno 2026 ed euro 25.000,00 per l’anno 2027;
e) per l’intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
f) per l’intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 175.000,00 per l’anno 2025 ed euro 175.000,00 per l’anno 2026;
g) per l’intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025;
h) per l’intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026;
i) per l’intervento di cui al comma 1, lettera l), fino a un massimo di euro 120.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 20.000,00 per l’anno 2026;
l) per l’intervento di cui al comma 1, lettera m), fino a un massimo di euro 115.000,00 per l’anno 2025.
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 59/2024 è aggiunto il seguente:
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b, fino a un massimo complessivo di euro 800.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 600.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026 e 2027.
”.
Art. 15
Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Impianti sportivi. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 23/2025
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 23/2025 , le parole: “
per l’anno 2025,
” sono sostituite dalle seguenti: “
, di cui 800.000,00 per l’anno 2025, euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027
”.
a) al Comune di Pelago, fino a un massimo di euro 400.000,00 di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027;
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 23/2025 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettere b) e c), fino a un massimo complessivo di euro 800.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 23/2025 è aggiunto il seguente:
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per il 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026 e 2027.
”.
Art. 16
Interventi finanziari per la progettazione, il rifacimento, il recupero e il ripristino dell’utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 23/2025
1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 23/2025 la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
”.
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 280.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026;
”.
b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026;
”.
CAPO IV
Interventi finanziari in materia di tutela dell’ambiente, del clima e del paesaggio, e di difesa del suolo
Art. 17
Contributo straordinario al Comune di Arcidosso per concorso alle spese di realizzazione di una rete di teleriscaldamento alimentata da vapore geotermico. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 59/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 59/2024 le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 59/2024 le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026
”, e le parole: “
2025-2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026;
”.
Art. 18
Fondazione Toscana Geotermia. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 45/2025
1. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 45 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027), le parole: “
lettera a)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettera b)
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 45/2025 è sostituito dal seguente:
6. All’onere di spesa di cui al comma 5, fino a un massimo complessivo di euro 2.063.000,00 per il triennio 2026 – 2028 si fa fronte come segue:
a) per il fondo di dotazione di cui al comma 5, lettera a), pari a euro 60.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026;
b) per il fondo di gestione di cui al comma 5, lettera b), fino a un massimo di euro 2.003.000,00, di cui euro 650.000,00 per l’anno 2026, euro 663.000,00 per l’anno 2027, e euro 690.000,00 per l’anno 2028 con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
CAPO V
Interventi finanziari in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale
Art. 19
Estensione del sistema tramviario nell’area metropolitana fiorentina. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 77 /2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’alinea le parole: “
euro 77.380.000,00 per gli anni dal 2022 al 2026
”, sono sostituite dalle seguenti: “
euro 83.880.000,00 per gli anni dal 2022 al 2028
”;
b) alla lettera a) le parole: “
7.200.000,00 negli anni dal 2022 al 2025
”, sono sostituite dalle seguenti: “
8.700.000,00 negli anni dal 2022 al 2028
”.
c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c bis) la realizzazione di interventi per l’estensione verso Sesto Fiorentino del sistema tramviario nell’area metropolitana fiorentina, per l’importo massimo di euro 5.000.000,00 nel biennio 2027 – 2028.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 3) della lettera a) le parole: “
ed euro 2.605.000,00 per l’anno 2025
”e le parole: “
e 2025
” sono soppresse.
b) dopo il numero 3) della lettera a) è aggiunto il seguente:
3 bis) fino a un massimo di euro 2.372.407,75 per l’anno 2025 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
”.
c) dopo il numero 3 bis) della lettera a) è aggiunto il seguente:
3 ter) fino a un massimo di euro 1.732.592,25 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”;
d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c bis) per la spesa di cui al comma 1, lettera c bis), per l’importo massimo di euro
5.000.000,00, di cui euro 2.500.000,00 per l’anno 2027 ed euro 2.500.000,00 per l’anno 2028, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2027 e 2028.
”.
Art. 20
Contributo straordinario per l’avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l’interporto A. Vespucci. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019), la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 73/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026
”;
b) le parole: “
2025 – 2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026
”.
Art. 21
Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021), la parola: “
2026
” è sostituita dalla seguente: “
2027
”.
b) fino ad un massimo di euro 480.000,00 per l’anno 2026 e di euro 3.720.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026 e 2027.
”.
Art. 22
Disposizioni per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 54/2021
1. Al comma 1 bis dell’articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022), le parole: “
2026 e 2027
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026, 2027 e 2028
”.
2. Il comma 3 bis dell’articolo 14 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, fino a un massimo di euro 1.300.000,00 per l’anno 2026, euro 1.300.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.300.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
Art. 23
Contributo straordinario al Comune di Fivizzano per la realizzazione della variante SP10 Gassano. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 16/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024), le parole: “
biennio 2025 – 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “
triennio 2026 – 2028
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 16/2022 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.800.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 600.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
Art. 24
Scavalco ferroviario di Livorno. Collegamento ferroviario in Garfagnana. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 44/2022
1. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023), la parola: “
2027
” è sostituita dalla seguente: “
2028
”.
b) per euro 5.000.000,00 per l’anno 2026, euro 11.500.000,00 per l’anno 2027 ed euro 500.000,00 per l’anno 2028, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
Art. 25
Interventi sul porto di Livorno e modifiche alla l.r. 86/2014 . Modifiche all’articolo 6 della l.r. 44/2022
1. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
4. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 40.000.000,00 per l’anno 2026, euro 21.600.000,00 per l’anno 2027 e di euro 41.400.000,00 per l’anno 2028, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 44/2022 , le parole: “
60.000.000,00, di cui euro 30.000.000,00 per l’anno 2028 ed euro 30.000.000,00 per l’anno 2029
” sono sostituite dalle seguenti “
97.000.000,00, di cui euro 72.000.000,00 per l’anno 2029 ed euro 25.000.000,00 per l’anno 2030
”.
Art. 26
Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 44/2022 le parole: “
5.361.539,20 nel biennio 2025 – 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “
5.261.539,20 nel triennio 2026 – 2028
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. n. 44/2022 è sostituito dal seguente:
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 5.261.539,20, di cui euro 1.000.000,00 per l'anno 2026, euro 3.400.000,00 per l’anno 2027 ed euro 861.539,20 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
Art. 27
Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale in variante a quello esistente della SP 4 Pitigliano-Santa Fiora. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025), le parole: “
di cui euro 2.700.000,00 per l’anno 2026 ed euro 300.000,00 per l’anno 2027
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui euro 600.000,00 per l’anno 2026, euro 1.200.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.200.000,00 per l’anno 2028
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 600.000,00 per l’anno 2026, euro 1.200.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.200.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
Art. 28
Miglioramento della viabilità nella montagna pistoiese. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 25/2023 le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 40 della l.r. 25/2023 le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026
” e le parole: “
2025 – 2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026
”.
Art. 29
Disposizioni per il completamento di interventi di competenza delle province sulla viabilità regionale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 49/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024), le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 49/2023 le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026
” e le parole: “
2025 – 2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026
”.
Art. 30
Contributo al Comune di Massarosa per la riapertura della strada comunale “Via del Monte di Balbano”. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 38/2024
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 38/2024 le parole: “
per l’anno 2025 ed euro 700.000,00 per l’anno 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026 ed euro 700.000,00 per l’anno 2027
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2026 ed euro 700.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026 e 2027.
”.
Art. 31
Contributo straordinario al Comune di Firenze per la realizzazione del collegamento viario Le Piagge-Manifattura Tabacchi. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 59/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 59/2024 le parole: “
1.000.000,00 nell’anno 2025, euro 14.000.000,00 nell’anno 2026 ed euro 15.000.000,00 nell’anno 2027
” sono sostituite dalle seguenti: “
1.000.000,00 nell’anno 2026, euro 15.000.000,00 nell’anno 2027 ed euro 14.000.000,00 nell’anno 2028
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 30.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per il 2026, euro 15.000.000,00 per il 2027 ed euro 14.000.000,00 per il 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
Art. 32
Misure di incentivazione del trasporto ferroviario. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 59/2024
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 59/2024 le parole: “
200.000,00 per l’anno 2025, euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027
” sono sostituite dalle seguenti: “
200.000,00 per l’anno 2027 ed euro 400.000,00 per l’anno 2028
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2027 ed euro 400.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti
della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2027 e 2028.
”.
Art. 33
Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio per adeguamenti delle infrastrutture per lo sbarco sull’Isola di Giannutri. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 23/2025
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 23/2025 la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 23/2025 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
CAPO VI
Interventi finanziari in materia di politiche abitative, infrastrutture civiche, parcheggi
SEZIONE I
Autonomia abitativa dei giovani
Art. 34
Sostegno all’autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Sostituzione dell’articolo 118 sexies della l.r. 65/2010
1. L’articolo 118 sexies della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è sostituito dal seguente:
Art. 118 sexies - Sostegno all’autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria
1. La Regione destina risorse, fino all’importo massimo complessivo di euro 54.000,00 per il triennio 2026 – 2028, alla concessione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione da parte di giovani che risiedono al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un valido provvedimento di tutela della competente autorità giudiziaria.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), d), e) dell’articolo 118 ter, e dei seguenti:
a) titolarità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che abbia collocato il giovane in comunità residenziali o in affido etero familiare;
b) età compresa tra i 18 e i 21 anni;
c) indicatore ISEE inferiore alla soglia di euro 9.360,00;
d) residenza in Toscana, fuori dal nucleo familiare d’origine;
e) non titolarità, per una quota superiore al 33 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa situati in Italia;
f) non titolarità di contratti di locazione ad uso abitativo.
3. Ai fini della concessione del contributo, costituiscono criteri di priorità:
a) la presenza di figli;
b) la maggiore età anagrafica.
4. Il contributo è corrisposto per la durata di tre anni. La misura del contributo unitario annuo è fissata da un minimo di euro 2.700,00 a un massimo di euro 4.200,00 in funzione della tipologia di soluzione abitativa scelta e tenuto conto della presenza di figli. Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo.
5. All’assegnazione dei contributi si accede a seguito di bandi pubblici regionali sulla base di una
graduatoria, definita secondo i criteri fissati da ciascun bando, nei limiti della spesa massima complessiva pari ad euro 54.000,00.
6. Il contributo annuo concesso è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione ed è ripartito in quote semestrali anticipate.
7. Il contratto di locazione ha durata minima di tre anni.
8. Il contributo è corrisposto esclusivamente per la locazione oggetto del contratto presentato alla Regione e non è cumulabile con altri benefici pubblici, da qualunque ente erogati, a titolo di sostegno alloggiativo o aventi comunque la medesima finalità, ad eccezione della quota B dell’assegno di inclusione di cui al Sito esternodecreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 3 luglio 2023, n. 85 , secondo le modalità disciplinate dal bando.
9. Costituiscono motivi di decadenza dal beneficio:
a) l’omessa produzione del contratto di locazione stipulato nel termine di centottanta giorni dalla data determinata in sede di bando;
b) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;
c) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall’amministrazione in sede di controllo;
d) la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.
10. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, stabilisce le modalità per la predisposizione del bando di concessione dei contributi, con particolare riferimento:
a) all’ammontare del contributo da assegnare in rapporto alla tipologia di soluzione abitativa, singola o in convivenza;
b) alla presenza di figli;
c) alle modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.
11. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 54.000,00, di cui euro 18.000,00 per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
SEZIONE II
Infrastrutture civiche
Art. 35
Ristrutturazione degli uffici comunali di San Casciano in Val di Pesa. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 44/2022 le parole: “
di cui euro 600.000,00 per l’anno 2024 ed euro 200.000,00 per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui euro 400.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2026
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00, si fa fronte come segue:
a) per euro 400.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;
b) per euro 400.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
Art. 36
Contributo straordinario al Comune di Capoliveri per la realizzazione di un canile comprensoriale. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 25/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Capoliveri un contributo straordinario fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 300.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione di un canile comprensoriale per la lotta al randagismo in località Lacona.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00, si fa fronte come segue:
a) per euro 300.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;
b) per euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
Art. 37
Contributo straordinario al Comune di Capalbio per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’Anfiteatro del Leccio. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 42/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025), è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Capalbio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024, euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 400.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’Anfiteatro del Leccio.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 100.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024 e 2025;
b) fino a un massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
Art. 38
Contributo straordinario al Comune di Bagnone per gli interventi di adeguamento dell’edificio sede della caserma dei Carabinieri. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 42/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Bagnone un contributo straordinario fino a un massimo di euro 520.000,00, di cui euro 52.000,00 per l’anno 2024, euro 208.000,00 per l’anno 2025 ed euro 260.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione di interventi di adeguamento dell’edificio sede della caserma dei Carabinieri di Bagnone.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 44 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 520.000,00, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 52.000,00 per l’anno 2024 ed euro 208.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024 e 2025;
b) fino a un massimo di euro 260.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
Art. 39
Contributo straordinario al Comune di Rapolano Terme per la realizzazione del nuovo collegamento viario e piazza. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 42/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Rapolano Terme un contributo straordinario fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione del nuovo collegamento viario e della piazza nel Comune di Rapolano Terme.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 46 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00 si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01“Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024;
b) fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2026 con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
Art. 40
Contributo straordinario all’Unione montana dei Comuni del Mugello per gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 42/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 42/2023 le parole: “
nell’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell’anno 2026
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 75.000,00 nell’anno 2024 con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024;
b) fino a un massimo di euro 75.000,00 nell’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
Art. 41
Contributo straordinario al Comune di Prato per la realizzazione dell’immobile denominato “Curation facility” per la conservazione di campioni scientifici extraterrestri. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 59/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 59/2024 le parole: “
di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 150.000,00 per l’anno 2026 ed euro 1.750.000,00 per l’anno 2027
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui euro 100.000,00 per l’anno 2026, euro 150.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.750.000,00 per l’anno 2028
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2026, euro 150.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.750.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
Art. 42
Contributo straordinario al Comune di Montale per realizzazione di nuova sede di protezione civile e nuovo magazzino comunale. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 59/2024
1. Il comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montale un contributo straordinario fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 15.000,00 per l’anno 2025, euro 305.000,00 per l’anno 2026, euro 1.280.000,00 per l’anno 2027 ed euro 400.000,00 per l’anno 2028, per i lavori di realizzazione di una nuova sede di protezione civile e nuovo magazzino comunale.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, si fa fronte come segue:
a) per euro 15.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
b) per euro 305.000,00 per l’anno 2026, euro 1.280.000,00 per l’anno 2027 ed euro 400.000,00 per l’anno 2028, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
Art. 43
Contributo straordinario al Comune di Caprese Michelangelo per la valorizzazione delle mura storiche del castello. Abrogazione dell’articolo 36 della l.r. 59/2024
1. L’articolo 36 della l.r. 59/2024 è abrogato.
SEZIONE III
Parcheggi
Art. 44
Contributi a decorrere dal 2027. Inserimento dell’articolo 2 ter nella l.r. 11/2021
1. Dopo l’articolo 2 bis della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana), è inserito il seguente:
Art. 2 ter - Contributi a decorrere dal 2027
1. A decorrere dal 2027 i contributi sono concessi sulla base di specifico avviso pubblico, da attivarsi nell’annualità 2026, per concorrere al rimborso dei soli oneri di ammortamento corrispondenti all’importo delle stesse rate di ammortamento, per l’intera durata dei mutui contratti dai comuni e, comunque, per un periodo non superiore a venti anni.
2. I contributi sono versati dalla Regione fino all’importo massimo annuo di euro 500.000,00 per l’anno 2027 e di euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità dal 2028 al 2046.
”.
Art. 45
Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 ter. Inserimento dell’articolo 6 ter nella l.r. 11/2021
1. Dopo l’articolo 6 bis della l.r. 11/2021 è aggiunto il seguente:
Art. 6 ter - Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 ter
1. All’onere di spesa di cui all’articolo 2 ter, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2027 e di euro 1.000.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2027 e 2028.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2029 e fino al 2046, si fa fronte con legge di bilancio.
”.
CAPO VII
Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali
Art. 46
Acquisizione al patrimonio regionale di immobili di proprietà della società Terme di Montecatini S.p.A. per finalità di valorizzazione culturale. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 48/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”):
a) la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
”;
b) le parole: “
2025 – 2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026
”.
Art. 47
Eventi di valorizzazione e promozione dei beni culturali del patrimonio termale di Montecatini. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 45/2025
1. Al comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 45/2025 la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 60 della l.r. 45/2025 la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
” e le parole: “
2025 – 2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026
”.
Art. 48
Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 54/2025
1. L’articolo 7 della legge regionale 22 agosto 2025, n. 54 (Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana), è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Norma finanziaria
1. All’onere di spesa di cui all’articolo 3, fino a un massimo di euro 1.050.000,00, di cui euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
”.
CAPO VIII
Interventi finanziari in materia di edilizia scolastica
Art. 49
Finanziamenti straordinari per interventi di edilizia scolastica nella Provincia di Pistoia. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 44/2022
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 44/2022 la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
”.
2. Il comma 2 bis dell’articolo 14 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
2 bis. Il termine di rendicontazione alla competente struttura regionale del contributo di cui al comma 1, lettera c), è fissato al 31 dicembre 2026.
”.
Art. 50
Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Londa. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 42/2023
1. Al comma 4 dell’articolo 40 della l.r. 42/2023 le parole: “
31 dicembre 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 aprile 2027
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 40 della l.r. 42/2023 le parole: “
31 dicembre 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 aprile 2027
”.
Art. 51
Contributo straordinario al Comune di Fauglia per la costruzione di una nuova sede dell’Istituto comprensivo Giovanni Mariti. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 38/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 38/2024 le parole: “
, di cui euro 1.016.000,00 per l’anno 2025, ed euro 684.000,00 per l’anno 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui euro 500.000,00 per l’anno 2026, euro 1.000.000,00 per l’anno 2027 ed euro 200.000,00 per l’anno 2028
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 38/2024 la parola: “
2026
” è sostituita dalla seguente: “
2028
”.
3. Al comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 38/2024 la parola: “
2027
” è sostituita dalla seguente: “
2029
”.
4. Il comma 9 dell’articolo 17 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
9. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.700.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2026, euro 1.000.000,00 per l’anno 2027 ed euro 200.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
Art. 52
Contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 59/2024
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 59/2024 la parola: “
3.410.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
5.410.000,00
”.
b) al Comune di Abbadia San Salvatore, fino a un massimo di euro 2.700.000,00, di cui euro 1.741.380,00 per l’anno 2026 ed euro 958.620,00 per l’anno 2027, per sostenere i costi dei lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico Scuola primaria e secondaria di primo grado in via Hamman, nel medesimo Comune;
”.
3. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 59/2024 è soppresso.
4. Il comma 9 dell’articolo 43 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
9. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettere a) e d), fino a un massimo complessivo di euro 2.010.000,00 per il triennio 2025 – 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 375.000,00 per l’anno 2025, euro 750.000,00 per l’anno 2026 ed euro 375.000,00 per l’anno 2027;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 510.000,00, di cui euro 30.000,00 per l’anno 2025, euro 460.000,00 per l’anno 2026 ed euro 20.000,00 per l’anno 2027.
”.
5. Dopo il comma 9 dell’articolo 43 della l.r. 59/2024 è inserito il seguente:
9 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 2.700.000,00, di cui euro 1.741.380,00 per l’anno 2026 ed euro 958.620,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026 e 2027.
”.
Art. 53
Contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 45/2025
1. Al comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 45/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’alinea la parola: “
10.064.819,95
” è sostituita dalla seguente: “
8.064.819,95
”;
b) la lettera h) è abrogata.
2. Al comma 8 dell’articolo 62 della l.r. 45/2025 le parole: “
, e al 31 dicembre 2029 per l’intervento di cui al comma 1, lettera h)
” sono soppresse.
3. Al comma 10 dell’articolo 62 della l.r. 45/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’alinea la parola: “
10.064.819,95
” è sostituita dalla seguente: “
8.064.819,95
”;
b) alla lettera a) la parola: “
8.400.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
6.400.000,00
”;
c) il numero 5) della lettera a) è abrogato.
CAPO IX
Correzioni di errori materiali
Art. 54
Contributo straordinario al Comune di Seggiano per l’acquisto dell’immobile “Palazzo Ugurgieri”, da destinare a sede di centro di soggiorno studio e alta formazione. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 45/2025
1. Al comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 45/2025 le parole: “
(vedi allegato)
” sono soppresse.
Art. 55
Copertura finanziaria. Modifiche all’articolo 72 della l.r. 45/2025
1. Al comma 1 dell’articolo 72 della l.r. 45/2025 , le parole: “
12, 19, 30, 39, 40, 51, 52,
” sono sostituite dalle seguenti: “
17, 27, 41, 52, 53, 65, 66,
”.
CAPO X
Disposizioni finali
Art. 56
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 49, 50, 54 e 55 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e alla stessa si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2026 – 2028, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028).
Art. 57
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.