Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61
Legge di stabilità per l’anno 2026.
Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025
Art. 6
Norme finali, transitorie e abrogazioni. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2023
1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 20/2023 le parole: “
la DUA e la SCIA di cui all’articolo 3, commi 5 e 6 entro il termine di dodici mesi
” sono sostituite dalle seguenti: “
presentando la SCIA di cui all’articolo 3, comma 6, entro il termine di diciotto mesi
”.2. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 20/2023 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Nelle more dell’adeguamento alla
legge 29 dicembre 2025, n. 61 (Legge di stabilità per l’anno 2026) del regolamento di cui all’articolo 7, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 2025, n. 21/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 ”), la SCIA di cui all’articolo 3, comma 6, contiene anche lo schema tipo di relazione di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo d.p.g.r. 21/R/2025.
”.
legge 29 dicembre 2025, n. 61 (Legge di stabilità per l’anno 2026) del regolamento di cui all’articolo 7, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 2025, n. 21/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 ”), la SCIA di cui all’articolo 3, comma 6, contiene anche lo schema tipo di relazione di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo d.p.g.r. 21/R/2025.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

