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Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61

Legge di stabilità per l’anno 2026.

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025

Art. 6
Norme finali, transitorie e abrogazioni. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2023
1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 20/2023 le parole: “
la DUA e la SCIA di cui all’articolo 3, commi 5 e 6 entro il termine di dodici mesi
” sono sostituite dalle seguenti: “
presentando la SCIA di cui all’articolo 3, comma 6, entro il termine di diciotto mesi
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 20/2023 è aggiunto il seguente:
3 bis. Nelle more dell’adeguamento alla Sito esternolegge 29 dicembre 2025, n. 61 (Legge di stabilità per l’anno 2026) del regolamento di cui all’articolo 7, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 2025, n. 21/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 ”), la SCIA di cui all’articolo 3, comma 6, contiene anche lo schema tipo di relazione di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo d.p.g.r. 21/R/2025.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.