Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61
Legge di stabilità per l’anno 2026.
Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025
Art. 48
Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 54/2025
1. L’articolo 7 della legge regionale 22 agosto 2025, n. 54 (Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana), è sostituito dal seguente:
“
Art. 7 - Norma finanziaria
1. All’onere di spesa di cui all’articolo 3, fino a un massimo di euro 1.050.000,00, di cui euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

