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Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61

Legge di stabilità per l’anno 2026.

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025

Art. 45
Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 ter. Inserimento dell’articolo 6 ter nella l.r. 11/2021
1. Dopo l’articolo 6 bis della l.r. 11/2021 è aggiunto il seguente:
Art. 6 ter - Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 ter
1. All’onere di spesa di cui all’articolo 2 ter, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2027 e di euro 1.000.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2027 e 2028.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2029 e fino al 2046, si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.