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Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61

Legge di stabilità per l’anno 2026.

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025

Art. 38
Contributo straordinario al Comune di Bagnone per gli interventi di adeguamento dell’edificio sede della caserma dei Carabinieri. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 42/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Bagnone un contributo straordinario fino a un massimo di euro 520.000,00, di cui euro 52.000,00 per l’anno 2024, euro 208.000,00 per l’anno 2025 ed euro 260.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione di interventi di adeguamento dell’edificio sede della caserma dei Carabinieri di Bagnone.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 44 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 520.000,00, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 52.000,00 per l’anno 2024 ed euro 208.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024 e 2025;
b) fino a un massimo di euro 260.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.