Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61
Legge di stabilità per l’anno 2026.
Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025
Art. 34
Sostegno all’autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Sostituzione dell’articolo 118 sexies della l.r. 65/2010
1. L’articolo 118 sexies della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è sostituito dal seguente:
“
Art. 118 sexies - Sostegno all’autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria
1. La Regione destina risorse, fino all’importo massimo complessivo di euro 54.000,00 per il triennio 2026 – 2028, alla concessione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione da parte di giovani che risiedono al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un valido provvedimento di tutela della competente autorità giudiziaria.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), d), e) dell’articolo 118 ter, e dei seguenti:
a) titolarità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che abbia collocato il giovane in comunità residenziali o in affido etero familiare;
b) età compresa tra i 18 e i 21 anni;
c) indicatore ISEE inferiore alla soglia di euro 9.360,00;
d) residenza in Toscana, fuori dal nucleo familiare d’origine;
e) non titolarità, per una quota superiore al 33 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa situati in Italia;
f) non titolarità di contratti di locazione ad uso abitativo.
3. Ai fini della concessione del contributo, costituiscono criteri di priorità:
a) la presenza di figli;
b) la maggiore età anagrafica.
4. Il contributo è corrisposto per la durata di tre anni. La misura del contributo unitario annuo è fissata da un minimo di euro 2.700,00 a un massimo di euro 4.200,00 in funzione della tipologia di soluzione abitativa scelta e tenuto conto della presenza di figli. Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo.
5. All’assegnazione dei contributi si accede a seguito di bandi pubblici regionali sulla base di una
graduatoria, definita secondo i criteri fissati da ciascun bando, nei limiti della spesa massima complessiva pari ad euro 54.000,00.
6. Il contributo annuo concesso è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione ed è ripartito in quote semestrali anticipate.
7. Il contratto di locazione ha durata minima di tre anni.
8. Il contributo è corrisposto esclusivamente per la locazione oggetto del contratto presentato alla Regione e non è cumulabile con altri benefici pubblici, da qualunque ente erogati, a titolo di sostegno alloggiativo o aventi comunque la medesima finalità, ad eccezione della quota B dell’assegno di inclusione di cui al
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 85 , secondo le modalità disciplinate dal bando.
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 85 , secondo le modalità disciplinate dal bando.9. Costituiscono motivi di decadenza dal beneficio:
a) l’omessa produzione del contratto di locazione stipulato nel termine di centottanta giorni dalla data determinata in sede di bando;
b) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;
c) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall’amministrazione in sede di controllo;
d) la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.
10. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, stabilisce le modalità per la predisposizione del bando di concessione dei contributi, con particolare riferimento:
a) all’ammontare del contributo da assegnare in rapporto alla tipologia di soluzione abitativa, singola o in convivenza;
b) alla presenza di figli;
c) alle modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.
11. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 54.000,00, di cui euro 18.000,00 per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

