Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61
Legge di stabilità per l’anno 2026.
Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025
Art. 32
Misure di incentivazione del trasporto ferroviario. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 59/2024
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 59/2024 le parole: “
200.000,00 per l’anno 2025, euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027
” sono sostituite dalle seguenti: “
200.000,00 per l’anno 2027 ed euro 400.000,00 per l’anno 2028
”.2. Il comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2027 ed euro 400.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti
della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2027 e 2028.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

