Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61
Legge di stabilità per l’anno 2026.
Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025
Art. 3
Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell'attività. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2023
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 ), è sostituito dal seguente:
“
4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e l’avvio delle attività sono subordinate alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
”.
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).2. Il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 20/2023 è abrogato.
3. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 20/2023 è sostituito dal seguente:
“
6. La SCIA contiene una relazione che illustra le tipologie di attività che si intendono svolgere e le dichiarazioni, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, secondo quanto previsto dalle normative di settore per le attività di cui all’articolo 1, comma 3, e dal regolamento di cui all’articolo 7.
”.
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, secondo quanto previsto dalle normative di settore per le attività di cui all’articolo 1, comma 3, e dal regolamento di cui all’articolo 7.4. Al comma 9 dell’articolo 3 della l.r. 20/2023 le parole: “
la DUA di cui al comma 5 e
” sono soppresse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

