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Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61

Legge di stabilità per l’anno 2026.

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025

Art. 3
Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell'attività. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2023
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 ), è sostituito dal seguente:
“
4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e l’avvio delle attività sono subordinate alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 20/2023 è sostituito dal seguente:
“
6. La SCIA contiene una relazione che illustra le tipologie di attività che si intendono svolgere e le dichiarazioni, ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, secondo quanto previsto dalle normative di settore per le attività di cui all’articolo 1, comma 3, e dal regolamento di cui all’articolo 7.
”.
4. Al comma 9 dell’articolo 3 della l.r. 20/2023 le parole: “
la DUA di cui al comma 5 e
” sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.