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Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61

Legge di stabilità per l’anno 2026.

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025

Art. 18
Fondazione Toscana Geotermia. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 45/2025
1. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 45 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027), le parole: “
lettera a)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettera b)
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 45/2025 è sostituito dal seguente:
6. All’onere di spesa di cui al comma 5, fino a un massimo complessivo di euro 2.063.000,00 per il triennio 2026 – 2028 si fa fronte come segue:
a) per il fondo di dotazione di cui al comma 5, lettera a), pari a euro 60.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026;
b) per il fondo di gestione di cui al comma 5, lettera b), fino a un massimo di euro 2.003.000,00, di cui euro 650.000,00 per l’anno 2026, euro 663.000,00 per l’anno 2027, e euro 690.000,00 per l’anno 2028 con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.