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Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61

Legge di stabilità per l’anno 2026.

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025

Art. 16
Interventi finanziari per la progettazione, il rifacimento, il recupero e il ripristino dell’utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 23/2025
1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 23/2025 la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
”.
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 280.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026;
”.
b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.