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Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61

Legge di stabilità per l’anno 2026.

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025

Art. 14
Interventi finanziari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell’utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 59/2024
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025), le parole: “
, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 600.000,00 per l’anno 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “
, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 600.000,00 per l’anno 2027
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 4.485.000,00 nel triennio 2025 – 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.200.000,00, di cui euro 350.000,00,00 per l’anno 2025, euro 500.000,00 per l’anno 2026 ed euro 350.000,00 per l’anno 2027;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 550.000,00 per l’anno 2025;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 550.000,00 di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 425.000,00 per l’anno 2026 ed euro 25.000,00 per l’anno 2027;
e) per l’intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
f) per l’intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 175.000,00 per l’anno 2025 ed euro 175.000,00 per l’anno 2026;
g) per l’intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025;
h) per l’intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026;
i) per l’intervento di cui al comma 1, lettera l), fino a un massimo di euro 120.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 20.000,00 per l’anno 2026;
l) per l’intervento di cui al comma 1, lettera m), fino a un massimo di euro 115.000,00 per l’anno 2025.
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 59/2024 è aggiunto il seguente:
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b, fino a un massimo complessivo di euro 800.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 600.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026 e 2027.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.