Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61
Legge di stabilità per l’anno 2026.
Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025
Art. 12
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/2019
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), è sostituito dal seguente:
“
1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di contributi fino a un massimo complessivo di euro 458.764.804,54, secondo la seguente articolazione:
a) euro 418.764.804,54 per il periodo 2019 – 2025;
b) euro 40.000.000,00 per l’anno 2026.
”.2. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 19/2019 dopo le parole: “
comma 1
” sono inserite le seguenti: “lettera a),”.3. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 19/2019 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 40.000.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

