Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61
Legge di stabilità per l’anno 2026.
Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 );Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e, in particolare l’articolo 18;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018),
Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019);
Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021);
Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022);
Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”);
Vista la legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 );
Vista la legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);
Vista la legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024);
Vista la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026);
Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025);
Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);
Vista la legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027);
Vista la legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 (Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana);
Vista la legge regionale 8 agosto 2025, n. 45 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027);
Vista la legge regionale 22 agosto 2025, n. 54 (Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana);
Visto il parere favorevole della Commissione per le pari opportunità, espresso nella seduta dell’11 dicembre 2025;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell’11 dicembre 2025;
Visti i pareri favorevoli delle Commissioni consiliari permanenti Seconda, Terza, Quarta e Quinta, espressi nelle rispettive sedute del 15 dicembre 2025.
Considerato quanto segue:
1. al fine di garantire la continuità di numerosi investimenti finanziati dalla Regione Toscana con provvedimenti legislativi adottati nel corso della X legislatura, che non si sono potuti realizzare nei tempi previsti per molteplici circostanze che hanno imposto ai beneficiari dei contributi regionali, per lo più enti locali, modifiche ai rispettivi cronoprogrammi, è necessario riprogrammare le spese secondo nuove articolazioni che includono le annualità di riferimento del nuovo bilancio di previsione 2026 – 2028;
2. è opportuno, in pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sul testo unico del turismo (l.r. 61/2024 ), prorogare un termine di adeguamento a una delle disposizioni impugnate;
3. al fine di semplificare e ridurre i costi sia per gli operatori dell’agricoltura sociale, sia per l’amministrazione regionale, è opportuno modificare le disposizioni sulle procedure per il riconoscimento degli operatori e l’avvio dell’attività, eliminando una duplicazione e prevedendo come unico adempimento la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del competente comune;
4. è opportuno rifinanziare l'intervento di sostegno degli esercizi di vicinato nei centri o nuclei abitati non capoluogo dei territori della Toscana previsto dall'articolo 28, comma 2, della l.r. 11/2025 sulla Toscana diffusa;
5. è necessario stanziare ulteriori 40.000.000,00 di euro per l’anno 2026 da destinare al sostegno di investimenti, già finanziati e sostenuti dalle aziende del servizio sanitario regionale (SSR) con risorse in conto esercizio, dei quali invece intende farsi carico la Regione tramite opportune risorse in conto capitale finanziate con il ricorso all’indebitamento regionale, al fine di ridurre la perdita d’esercizio 2025 del bilancio consolidato del SSR;
6. è opportuno intervenire in accoglimento dei rilievi che la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana, nella relazione del 30 giugno 2025 sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Toscana, ha manifestato sulle modalità di finanziamento di interventi di sostegno economico dell’autonomia abitativa dei giovani, che, al compimento del diciottesimo anno di età e fino al ventunesimo anno, si trovano a vivere al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un provvedimento di tutela adottato dalla competente autorità giudiziaria (c.d. Care Leavers);
7. è opportuno, anche alla luce del buon successo della misura, stanziare le risorse per un nuovo avviso pubblico a favore dei comuni finalizzato alla realizzazione di parcheggi pubblici ai sensi della l.r. 11/2021 , al fine di favorire il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree caratterizzate da rilevante densità insediativa, anche di natura stagionale;
8. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

