Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61
Legge di stabilità per l’anno 2026.
Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025
CAPO VII
Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali
Art. 46
Acquisizione al patrimonio regionale di immobili di proprietà della società Terme di Montecatini S.p.A. per finalità di valorizzazione culturale. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 48/2022
1.
Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”):
a) la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
”;b) le parole: “
2025 – 2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026
”.Art. 47
Eventi di valorizzazione e promozione dei beni culturali del patrimonio termale di Montecatini. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 45/2025
1. Al comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 45/2025 la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
”.2. Al comma 2 dell’articolo 60 della l.r. 45/2025 la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
” e le parole: “
2025 – 2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026
”.Art. 48
Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 54/2025
1. L’articolo 7 della legge regionale 22 agosto 2025, n. 54 (Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana), è sostituito dal seguente:
“
Art. 7 - Norma finanziaria
1. All’onere di spesa di cui all’articolo 3, fino a un massimo di euro 1.050.000,00, di cui euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

