Menù di navigazione

Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61

Legge di stabilità per l’anno 2026.

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025

CAPO VI
Interventi finanziari in materia di politiche abitative, infrastrutture civiche, parcheggi
SEZIONE I
Autonomia abitativa dei giovani
Art. 34
Sostegno all’autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Sostituzione dell’articolo 118 sexies della l.r. 65/2010
1. L’articolo 118 sexies della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è sostituito dal seguente:
Art. 118 sexies - Sostegno all’autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria
1. La Regione destina risorse, fino all’importo massimo complessivo di euro 54.000,00 per il triennio 2026 – 2028, alla concessione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione da parte di giovani che risiedono al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un valido provvedimento di tutela della competente autorità giudiziaria.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), d), e) dell’articolo 118 ter, e dei seguenti:
a) titolarità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che abbia collocato il giovane in comunità residenziali o in affido etero familiare;
b) età compresa tra i 18 e i 21 anni;
c) indicatore ISEE inferiore alla soglia di euro 9.360,00;
d) residenza in Toscana, fuori dal nucleo familiare d’origine;
e) non titolarità, per una quota superiore al 33 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa situati in Italia;
f) non titolarità di contratti di locazione ad uso abitativo.
3. Ai fini della concessione del contributo, costituiscono criteri di priorità:
a) la presenza di figli;
b) la maggiore età anagrafica.
4. Il contributo è corrisposto per la durata di tre anni. La misura del contributo unitario annuo è fissata da un minimo di euro 2.700,00 a un massimo di euro 4.200,00 in funzione della tipologia di soluzione abitativa scelta e tenuto conto della presenza di figli. Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo.
5. All’assegnazione dei contributi si accede a seguito di bandi pubblici regionali sulla base di una
graduatoria, definita secondo i criteri fissati da ciascun bando, nei limiti della spesa massima complessiva pari ad euro 54.000,00.
6. Il contributo annuo concesso è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione ed è ripartito in quote semestrali anticipate.
7. Il contratto di locazione ha durata minima di tre anni.
8. Il contributo è corrisposto esclusivamente per la locazione oggetto del contratto presentato alla Regione e non è cumulabile con altri benefici pubblici, da qualunque ente erogati, a titolo di sostegno alloggiativo o aventi comunque la medesima finalità, ad eccezione della quota B dell’assegno di inclusione di cui al Sito esternodecreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 3 luglio 2023, n. 85 , secondo le modalità disciplinate dal bando.
9. Costituiscono motivi di decadenza dal beneficio:
a) l’omessa produzione del contratto di locazione stipulato nel termine di centottanta giorni dalla data determinata in sede di bando;
b) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;
c) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall’amministrazione in sede di controllo;
d) la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.
10. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, stabilisce le modalità per la predisposizione del bando di concessione dei contributi, con particolare riferimento:
a) all’ammontare del contributo da assegnare in rapporto alla tipologia di soluzione abitativa, singola o in convivenza;
b) alla presenza di figli;
c) alle modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.
11. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 54.000,00, di cui euro 18.000,00 per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
SEZIONE II
Infrastrutture civiche
Art. 35
Ristrutturazione degli uffici comunali di San Casciano in Val di Pesa. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 44/2022 le parole: “
di cui euro 600.000,00 per l’anno 2024 ed euro 200.000,00 per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui euro 400.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2026
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00, si fa fronte come segue:
a) per euro 400.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;
b) per euro 400.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
Art. 36
Contributo straordinario al Comune di Capoliveri per la realizzazione di un canile comprensoriale. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 25/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Capoliveri un contributo straordinario fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 300.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione di un canile comprensoriale per la lotta al randagismo in località Lacona.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00, si fa fronte come segue:
a) per euro 300.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;
b) per euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
Art. 37
Contributo straordinario al Comune di Capalbio per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’Anfiteatro del Leccio. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 42/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025), è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Capalbio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024, euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 400.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’Anfiteatro del Leccio.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 100.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024 e 2025;
b) fino a un massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
Art. 38
Contributo straordinario al Comune di Bagnone per gli interventi di adeguamento dell’edificio sede della caserma dei Carabinieri. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 42/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Bagnone un contributo straordinario fino a un massimo di euro 520.000,00, di cui euro 52.000,00 per l’anno 2024, euro 208.000,00 per l’anno 2025 ed euro 260.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione di interventi di adeguamento dell’edificio sede della caserma dei Carabinieri di Bagnone.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 44 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 520.000,00, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 52.000,00 per l’anno 2024 ed euro 208.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024 e 2025;
b) fino a un massimo di euro 260.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
Art. 39
Contributo straordinario al Comune di Rapolano Terme per la realizzazione del nuovo collegamento viario e piazza. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 42/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Rapolano Terme un contributo straordinario fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione del nuovo collegamento viario e della piazza nel Comune di Rapolano Terme.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 46 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00 si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01“Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024;
b) fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2026 con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
Art. 40
Contributo straordinario all’Unione montana dei Comuni del Mugello per gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 42/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 42/2023 le parole: “
nell’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell’anno 2026
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 75.000,00 nell’anno 2024 con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024;
b) fino a un massimo di euro 75.000,00 nell’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
Art. 41
Contributo straordinario al Comune di Prato per la realizzazione dell’immobile denominato “Curation facility” per la conservazione di campioni scientifici extraterrestri. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 59/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 59/2024 le parole: “
di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 150.000,00 per l’anno 2026 ed euro 1.750.000,00 per l’anno 2027
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui euro 100.000,00 per l’anno 2026, euro 150.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.750.000,00 per l’anno 2028
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2026, euro 150.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.750.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
Art. 42
Contributo straordinario al Comune di Montale per realizzazione di nuova sede di protezione civile e nuovo magazzino comunale. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 59/2024
1. Il comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montale un contributo straordinario fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 15.000,00 per l’anno 2025, euro 305.000,00 per l’anno 2026, euro 1.280.000,00 per l’anno 2027 ed euro 400.000,00 per l’anno 2028, per i lavori di realizzazione di una nuova sede di protezione civile e nuovo magazzino comunale.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, si fa fronte come segue:
a) per euro 15.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
b) per euro 305.000,00 per l’anno 2026, euro 1.280.000,00 per l’anno 2027 ed euro 400.000,00 per l’anno 2028, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
Art. 43
Contributo straordinario al Comune di Caprese Michelangelo per la valorizzazione delle mura storiche del castello. Abrogazione dell’articolo 36 della l.r. 59/2024
1. L’articolo 36 della l.r. 59/2024 è abrogato.
SEZIONE III
Parcheggi
Art. 44
Contributi a decorrere dal 2027. Inserimento dell’articolo 2 ter nella l.r. 11/2021
1. Dopo l’articolo 2 bis della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana), è inserito il seguente:
Art. 2 ter - Contributi a decorrere dal 2027
1. A decorrere dal 2027 i contributi sono concessi sulla base di specifico avviso pubblico, da attivarsi nell’annualità 2026, per concorrere al rimborso dei soli oneri di ammortamento corrispondenti all’importo delle stesse rate di ammortamento, per l’intera durata dei mutui contratti dai comuni e, comunque, per un periodo non superiore a venti anni.
2. I contributi sono versati dalla Regione fino all’importo massimo annuo di euro 500.000,00 per l’anno 2027 e di euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità dal 2028 al 2046.
”.
Art. 45
Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 ter. Inserimento dell’articolo 6 ter nella l.r. 11/2021
1. Dopo l’articolo 6 bis della l.r. 11/2021 è aggiunto il seguente:
Art. 6 ter - Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 ter
1. All’onere di spesa di cui all’articolo 2 ter, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2027 e di euro 1.000.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2027 e 2028.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2029 e fino al 2046, si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.