Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61
Legge di stabilità per l’anno 2026.
Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025
CAPO V
Interventi finanziari in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale
Art. 19
Estensione del sistema tramviario nell’area metropolitana fiorentina. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 77/2017
1.
Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 77 /2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’alinea le parole: “
euro 77.380.000,00 per gli anni dal 2022 al 2026
”, sono sostituite dalle seguenti: “
euro 83.880.000,00 per gli anni dal 2022 al 2028
”;b) alla lettera a) le parole: “
7.200.000,00 negli anni dal 2022 al 2025
”, sono sostituite dalle seguenti: “
8.700.000,00 negli anni dal 2022 al 2028
”.c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“
c bis) la realizzazione di interventi per l’estensione verso Sesto Fiorentino del sistema tramviario nell’area metropolitana fiorentina, per l’importo massimo di euro 5.000.000,00 nel biennio 2027 – 2028.
”.2.
Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 3) della lettera a) le parole: “
ed euro 2.605.000,00 per l’anno 2025
”e le parole: “
e 2025
” sono soppresse.b) dopo il numero 3) della lettera a) è aggiunto il seguente:
“
3 bis) fino a un massimo di euro 2.372.407,75 per l’anno 2025 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
”.c) dopo il numero 3 bis) della lettera a) è aggiunto il seguente:
“
3 ter) fino a un massimo di euro 1.732.592,25 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”;d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“
c bis) per la spesa di cui al comma 1, lettera c bis), per l’importo massimo di euro
5.000.000,00, di cui euro 2.500.000,00 per l’anno 2027 ed euro 2.500.000,00 per l’anno 2028, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2027 e 2028.
”.Art. 20
Contributo straordinario per l’avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l’interporto A. Vespucci. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019), la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
”.2.
Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 73/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026
”;b) le parole: “
2025 – 2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026
”.Art. 21
Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021), la parola: “
2026
” è sostituita dalla seguente: “
2027
”.2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 97/2020 è sostituita dalla seguente:
“
b) fino ad un massimo di euro 480.000,00 per l’anno 2026 e di euro 3.720.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026 e 2027.
”.Art. 22
Disposizioni per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 54/2021
1. Al comma 1 bis dell’articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022), le parole: “
2026 e 2027
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026, 2027 e 2028
”.2. Il comma 3 bis dell’articolo 14 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
“
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, fino a un massimo di euro 1.300.000,00 per l’anno 2026, euro 1.300.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.300.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.Art. 23
Contributo straordinario al Comune di Fivizzano per la realizzazione della variante SP10 Gassano. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 16/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024), le parole: “
biennio 2025 – 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “
triennio 2026 – 2028
”.2. Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 16/2022 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.800.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 600.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.Art. 24
Scavalco ferroviario di Livorno. Collegamento ferroviario in Garfagnana. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 44/2022
1. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023), la parola: “
2027
” è sostituita dalla seguente: “
2028
”.2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 44/2022 è sostituita dalla seguente:
“
b) per euro 5.000.000,00 per l’anno 2026, euro 11.500.000,00 per l’anno 2027 ed euro 500.000,00 per l’anno 2028, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.Art. 25
Interventi sul porto di Livorno e modifiche alla l.r. 86/2014 . Modifiche all’articolo 6 della l.r. 44/2022
1. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“
4. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 40.000.000,00 per l’anno 2026, euro 21.600.000,00 per l’anno 2027 e di euro 41.400.000,00 per l’anno 2028, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.2. Al comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 44/2022 , le parole: “
60.000.000,00, di cui euro 30.000.000,00 per l’anno 2028 ed euro 30.000.000,00 per l’anno 2029
” sono sostituite dalle seguenti “
97.000.000,00, di cui euro 72.000.000,00 per l’anno 2029 ed euro 25.000.000,00 per l’anno 2030
”.Art. 26
Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 44/2022 le parole: “
5.361.539,20 nel biennio 2025 – 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “
5.261.539,20 nel triennio 2026 – 2028
”.2. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. n. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 5.261.539,20, di cui euro 1.000.000,00 per l'anno 2026, euro 3.400.000,00 per l’anno 2027 ed euro 861.539,20 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.Art. 27
Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale in variante a quello esistente della SP 4 Pitigliano-Santa Fiora. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025), le parole: “
di cui euro 2.700.000,00 per l’anno 2026 ed euro 300.000,00 per l’anno 2027
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui euro 600.000,00 per l’anno 2026, euro 1.200.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.200.000,00 per l’anno 2028
”.2. Il comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 600.000,00 per l’anno 2026, euro 1.200.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.200.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.Art. 28
Miglioramento della viabilità nella montagna pistoiese. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 25/2023 le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026
”.2. Al comma 4 dell’articolo 40 della l.r. 25/2023 le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026
” e le parole: “
2025 – 2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026
”.Art. 29
Disposizioni per il completamento di interventi di competenza delle province sulla viabilità regionale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 49/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024), le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026
”.2. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 49/2023 le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026
” e le parole: “
2025 – 2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026
”.Art. 30
Contributo al Comune di Massarosa per la riapertura della strada comunale “Via del Monte di Balbano”. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 38/2024
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 38/2024 le parole: “
per l’anno 2025 ed euro 700.000,00 per l’anno 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026 ed euro 700.000,00 per l’anno 2027
”.2. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
“
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2026 ed euro 700.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026 e 2027.
”.Art. 31
Contributo straordinario al Comune di Firenze per la realizzazione del collegamento viario Le Piagge-Manifattura Tabacchi. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 59/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 59/2024 le parole: “
1.000.000,00 nell’anno 2025, euro 14.000.000,00 nell’anno 2026 ed euro 15.000.000,00 nell’anno 2027
” sono sostituite dalle seguenti: “
1.000.000,00 nell’anno 2026, euro 15.000.000,00 nell’anno 2027 ed euro 14.000.000,00 nell’anno 2028
”.2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 30.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per il 2026, euro 15.000.000,00 per il 2027 ed euro 14.000.000,00 per il 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.Art. 32
Misure di incentivazione del trasporto ferroviario. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 59/2024
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 59/2024 le parole: “
200.000,00 per l’anno 2025, euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027
” sono sostituite dalle seguenti: “
200.000,00 per l’anno 2027 ed euro 400.000,00 per l’anno 2028
”.2. Il comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2027 ed euro 400.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti
della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2027 e 2028.
”.Art. 33
Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio per adeguamenti delle infrastrutture per lo sbarco sull’Isola di Giannutri. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 23/2025
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 23/2025 la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
”.2. Il comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 23/2025 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

