Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61
Legge di stabilità per l’anno 2026.
Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025
CAPO III
Interventi finanziari in materia di impianti sportivi
Art. 13
Contributi straordinari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell’utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 38/2024
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026), le parole: “
, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00
” sono soppresse.2. Il comma 3 bis dell’articolo 16 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
“
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettere b), c), e da e) a i), fino a un massimo complessivo di euro 2.715.000,00 nel periodo 2025 – 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2025 ed euro 350.000,00 per l’anno 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 575.000,00 per l’anno 2025;
e) per l’intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 220.000,00 per l’anno 2025;
f) per l’intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025;
g) per l’intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 70.000,00 per l’anno 2025.
”.3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 16 della l.r. 38/2024 è aggiunto il seguente:
“
3 ter. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.Art. 14
Interventi finanziari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell’utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 59/2024
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025), le parole: “
, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 600.000,00 per l’anno 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “
, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 600.000,00 per l’anno 2027
”.2. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 4.485.000,00 nel triennio 2025 – 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.200.000,00, di cui euro 350.000,00,00 per l’anno 2025, euro 500.000,00 per l’anno 2026 ed euro 350.000,00 per l’anno 2027;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 550.000,00 per l’anno 2025;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 550.000,00 di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 425.000,00 per l’anno 2026 ed euro 25.000,00 per l’anno 2027;
e) per l’intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
f) per l’intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 175.000,00 per l’anno 2025 ed euro 175.000,00 per l’anno 2026;
g) per l’intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025;
h) per l’intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026;
i) per l’intervento di cui al comma 1, lettera l), fino a un massimo di euro 120.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 20.000,00 per l’anno 2026;
l) per l’intervento di cui al comma 1, lettera m), fino a un massimo di euro 115.000,00 per l’anno 2025.
”.3. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 59/2024 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b, fino a un massimo complessivo di euro 800.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 600.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026 e 2027.
”.Art. 15
Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Impianti sportivi. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 23/2025
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 23/2025 , le parole: “
per l’anno 2025,
” sono sostituite dalle seguenti: “
, di cui 800.000,00 per l’anno 2025, euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027
”.2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 23/2025 è sostituita dalla seguente:
“
a) al Comune di Pelago, fino a un massimo di euro 400.000,00 di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027;
”.3. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 23/2025 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettere b) e c), fino a un massimo complessivo di euro 800.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
”.4. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 23/2025 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per il 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026 e 2027.
”.Art. 16
Interventi finanziari per la progettazione, il rifacimento, il recupero e il ripristino dell’utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 23/2025
1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 23/2025 la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
”.2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 23/2025 è sostituita dalla seguente:
“
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 280.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026;
”.3. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 23/2025 è sostituita dalla seguente:
“
b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026;
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

