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Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61

Legge di stabilità per l’anno 2026.

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025

CAPO X
Disposizioni finali
Art. 56
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 49, 50, 54 e 55 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e alla stessa si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2026 – 2028, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028).
Art. 57
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.