Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61
Legge di stabilità per l’anno 2026.
Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025
CAPO I
Interventi finanziari in materia di attività produttive
SEZIONE I
Turismo
Art. 1
Manutenzione dell’itinerario della Via Francigena. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
euro 120.000,00 per l’anno 2026, euro 120.000,00 per l’anno 2027,
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028
”.2. Alla lettera b quinquies) del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 77/2017 , le parole: “
euro 120.000,00 per l’anno 2026 ed euro 120.000,00 per l’anno 2027,
” sono soppresse.3. Dopo la lettera b quinquies del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 77/2017 è aggiunta la seguente:
“
b sexies) fino ad un massimo di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.Art. 2
Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all’articolo 144 della l.r. 61/2024
1. Al comma 2 dell’articolo 144 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) le parole: “
31 dicembre 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 giugno 2026
”.SEZIONE II
Semplificazioni per gli operatori di agricoltura sociale
Art. 3
Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell'attività. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2023
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 ), è sostituito dal seguente:
“
4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e l’avvio delle attività sono subordinate alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
”.
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).2. Il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 20/2023 è abrogato.
3. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 20/2023 è sostituito dal seguente:
“
6. La SCIA contiene una relazione che illustra le tipologie di attività che si intendono svolgere e le dichiarazioni, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, secondo quanto previsto dalle normative di settore per le attività di cui all’articolo 1, comma 3, e dal regolamento di cui all’articolo 7.
”.
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, secondo quanto previsto dalle normative di settore per le attività di cui all’articolo 1, comma 3, e dal regolamento di cui all’articolo 7.4. Al comma 9 dell’articolo 3 della l.r. 20/2023 le parole: “
la DUA di cui al comma 5 e
” sono soppresse.Art. 4
Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2023
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 20/2023 le parole: “
nella DUA di cui all’articolo 3, comma 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella SCIA di cui all’articolo 3, comma 6
”.Art. 5
Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 20/2023 è sostituito dal seguente:
“
1. La vigilanza sull’osservanza della presente legge è esercitata dai comuni.
”.Art. 6
Norme finali, transitorie e abrogazioni. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2023
1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 20/2023 le parole: “
la DUA e la SCIA di cui all’articolo 3, commi 5 e 6 entro il termine di dodici mesi
” sono sostituite dalle seguenti: “
presentando la SCIA di cui all’articolo 3, comma 6, entro il termine di diciotto mesi
”.2. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 20/2023 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Nelle more dell’adeguamento alla
legge 29 dicembre 2025, n. 61 (Legge di stabilità per l’anno 2026) del regolamento di cui all’articolo 7, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 2025, n. 21/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 ”), la SCIA di cui all’articolo 3, comma 6, contiene anche lo schema tipo di relazione di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo d.p.g.r. 21/R/2025.
”.
legge 29 dicembre 2025, n. 61 (Legge di stabilità per l’anno 2026) del regolamento di cui all’articolo 7, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 2025, n. 21/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 ”), la SCIA di cui all’articolo 3, comma 6, contiene anche lo schema tipo di relazione di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo d.p.g.r. 21/R/2025.SEZIONE III
Fiere
Art. 7
Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Firenze Fiera S.p.A. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/2025
1.
Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
”;b) la parola: “
6.500.000,00
” è sostituita dalla seguente “
6.350.000,00
”.2.
Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 23/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
6.500.000,00 per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
6.350.000,00 per l’anno 2026
”;b) le parole: “
2025 – 2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026
”.Art. 8
Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Arezzo Fiere S.p.A. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 45/2025
1. Al comma 1 e al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 45 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027), la parola: “
1.500.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
1.000.000,00
”.2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 45/2025 le parole: “
2025 – 2027
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028
”.SEZIONE IV
Impianti di risalita
Art. 9
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 41/2025
1.
Al comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 (Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026
”;b) le parole: “
2025 – 2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026
”.SEZIONE V
Interventi a sostegno alla residenzialità
Art. 10
Sostegno alla residenzialità e agli esercizi di vicinato nell'anno 2025 e nell’anno 2026. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 11/2025
1. Nella rubrica dell'articolo 28 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), dopo la parola: “
2025
” sono inserite le seguenti: “
e nell’anno 2026
”.2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 11/2025 è aggiunto il seguente periodo: “
Per i medesimi fini, nell'anno 2026, sono stanziate risorse fino all'importo di euro 700.000,00.
”.Art. 11
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 11/2025
1. Il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 11/2025 è sostituito dal seguente:
“
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 500.000,00 per l'annualità 2025 e di euro 700.000,00 per l'annualità 2026, cui si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti:
a) della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
b) della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive-tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

