Menù di navigazione

Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61

Legge di stabilità per l’anno 2026.

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025

CAPO I
Interventi finanziari in materia di attività produttive
SEZIONE I
Turismo
Art. 1
Manutenzione dell’itinerario della Via Francigena. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
euro 120.000,00 per l’anno 2026, euro 120.000,00 per l’anno 2027,
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028
”.
2. Alla lettera b quinquies) del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 77/2017 , le parole: “
euro 120.000,00 per l’anno 2026 ed euro 120.000,00 per l’anno 2027,
” sono soppresse.
b sexies) fino ad un massimo di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
”.
Art. 2
Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all’articolo 144 della l.r. 61/2024
1. Al comma 2 dell’articolo 144 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) le parole: “
31 dicembre 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 giugno 2026
”.
SEZIONE II
Semplificazioni per gli operatori di agricoltura sociale
Art. 3
Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell'attività. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2023
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 ), è sostituito dal seguente:
4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e l’avvio delle attività sono subordinate alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 20/2023 è sostituito dal seguente:
6. La SCIA contiene una relazione che illustra le tipologie di attività che si intendono svolgere e le dichiarazioni, ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, secondo quanto previsto dalle normative di settore per le attività di cui all’articolo 1, comma 3, e dal regolamento di cui all’articolo 7.
”.
4. Al comma 9 dell’articolo 3 della l.r. 20/2023 le parole: “
la DUA di cui al comma 5 e
” sono soppresse.
Art. 4
Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2023
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 20/2023 le parole: “
nella DUA di cui all’articolo 3, comma 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella SCIA di cui all’articolo 3, comma 6
”.
Art. 5
Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 20/2023 è sostituito dal seguente:
1. La vigilanza sull’osservanza della presente legge è esercitata dai comuni.
”.
Art. 6
Norme finali, transitorie e abrogazioni. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2023
1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 20/2023 le parole: “
la DUA e la SCIA di cui all’articolo 3, commi 5 e 6 entro il termine di dodici mesi
” sono sostituite dalle seguenti: “
presentando la SCIA di cui all’articolo 3, comma 6, entro il termine di diciotto mesi
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 20/2023 è aggiunto il seguente:
3 bis. Nelle more dell’adeguamento alla Sito esternolegge 29 dicembre 2025, n. 61 (Legge di stabilità per l’anno 2026) del regolamento di cui all’articolo 7, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 2025, n. 21/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 ”), la SCIA di cui all’articolo 3, comma 6, contiene anche lo schema tipo di relazione di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo d.p.g.r. 21/R/2025.
”.
SEZIONE III
Fiere
Art. 7
Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Firenze Fiera S.p.A. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/2025
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
”;
b) la parola: “
6.500.000,00
” è sostituita dalla seguente “
6.350.000,00
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 23/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
6.500.000,00 per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
6.350.000,00 per l’anno 2026
”;
b) le parole: “
2025 – 2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026
”.
Art. 8
Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Arezzo Fiere S.p.A. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 45/2025
1. Al comma 1 e al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 45 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027), la parola: “
1.500.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
1.000.000,00
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 45/2025 le parole: “
2025 – 2027
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028
”.
SEZIONE IV
Impianti di risalita
Art. 9
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 41/2025
1. Al comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 (Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2026
”;
b) le parole: “
2025 – 2027, annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2026 – 2028, annualità 2026
”.
SEZIONE V
Interventi a sostegno alla residenzialità
Art. 10
Sostegno alla residenzialità e agli esercizi di vicinato nell'anno 2025 e nell’anno 2026. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 11/2025
1. Nella rubrica dell'articolo 28 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), dopo la parola: “
2025
” sono inserite le seguenti: “
e nell’anno 2026
”.
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 11/2025 è aggiunto il seguente periodo: “
Per i medesimi fini, nell'anno 2026, sono stanziate risorse fino all'importo di euro 700.000,00.
”.
Art. 11
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 11/2025
1. Il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 11/2025 è sostituito dal seguente:
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 500.000,00 per l'annualità 2025 e di euro 700.000,00 per l'annualità 2026, cui si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti:
a) della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
b) della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive-tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.