Legge regionale 10 dicembre 2025, n. 60
Disposizioni relative al personale della struttura di supporto del Presidente del Consiglio regionale, al responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e al responsabile di segreteria dei gruppi consiliari. Modifiche alla l.r. 1/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 10 dicembre 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'
articolo 117, comma quarto, della Costituzione ; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), e l’articolo 28 dello Statuto;
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Considerato quanto segue:
1. il criterio prioritario previsto dall’articolo 49 bis, comma 1, della l.r. 1/2009 , per la selezione del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, consiste nell’obbligo di individuare prioritariamente tale personale tra coloro che hanno maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale nell'ultima legislatura. Il medesimo articolo 49 bis, al comma 6 bis, prevede un’ipotesi di deroga al suddetto principio, stabilendo che l’articolo in questione non si applica al responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e agli autisti assegnati al medesimo Ufficio. Si rende necessario assicurare il preminente carattere fiduciario del rapporto di lavoro di tutto il personale assegnato alla struttura di supporto del Presidente del Consiglio regionale, che costituisce la struttura di vertice tra le strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Pertanto occorre modificare il suddetto comma 6 bis, stabilendo che l’articolo 49 bis non si applichi qualora la scelta del personale da assegnare alla struttura in questione ricada su dipendenti a tempo indeterminato della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1
Criteri prioritari di selezione del personale. Modifiche all’articolo 49 bis della l.r.1/2009
1.
Il comma 6 bis dell’articolo 49 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituito dal seguente:
“
6 bis. Il presente articolo non si applica al responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, agli autisti assegnati al medesimo Ufficio, nonché agli addetti di segreteria assegnati all’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, qualora tali addetti siano individuati tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana.
”.Art. 2
Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 1/2009
1. Il comma 6 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
6. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei Vicepresidenti e dei Segretari dell’Ufficio di presidenza, nonché del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata
qualificazione.
”.2. Il comma 6 bis dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è abrogato.
Art. 3
Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 1/2009
1. Il comma 2 dell’articolo 58 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
2. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali appartenenti all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, salvo quanto previsto dal comma 3.
”.Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale 2025-2026-2027, e all’attuazione delle stesse si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

