Legge regionale 10 dicembre 2025, n. 60
Disposizioni relative al personale della struttura di supporto del Presidente del Consiglio regionale, al responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e al responsabile di segreteria dei gruppi consiliari. Modifiche alla l.r. 1/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 10 dicembre 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'
articolo 117, comma quarto, della Costituzione ; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), e l’articolo 28 dello Statuto;
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Considerato quanto segue:
1. il criterio prioritario previsto dall’articolo 49 bis, comma 1, della l.r. 1/2009 , per la selezione del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, consiste nell’obbligo di individuare prioritariamente tale personale tra coloro che hanno maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale nell'ultima legislatura. Il medesimo articolo 49 bis, al comma 6 bis, prevede un’ipotesi di deroga al suddetto principio, stabilendo che l’articolo in questione non si applica al responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e agli autisti assegnati al medesimo Ufficio. Si rende necessario assicurare il preminente carattere fiduciario del rapporto di lavoro di tutto il personale assegnato alla struttura di supporto del Presidente del Consiglio regionale, che costituisce la struttura di vertice tra le strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Pertanto occorre modificare il suddetto comma 6 bis, stabilendo che l’articolo 49 bis non si applichi qualora la scelta del personale da assegnare alla struttura in questione ricada su dipendenti a tempo indeterminato della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

