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Legge regionale 22 agosto 2025, n. 54

Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 3, comma 3, e l’articolo 4, comma 1, lettere m), m bis), q) e v), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );


Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);


Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto);


Vista la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 );


Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);


Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);


Considerato quanto segue:


1. la Regione valorizza e promuove l’autonoma iniziativa delle comunità locali di cui le associazioni pro-loco rappresentano espressione, e, attraverso l’azione di queste, promuove lo sviluppo delle identità culturali del territorio, favorendone una gestione diffusa e sostenendone il ruolo attivo nel territorio regionale;


2. la promozione delle peculiarità locali del territorio, nei suoi molteplici aspetti di rilievo culturale, può avvenire anche mediante un’azione di sostegno economico alle progettualità delle associazioni pro-loco per la valorizzazione di tali peculiarità;


3. ai fini della ordinata concessione dei contributi economici è necessario un censimento delle associazioni pro-loco toscane, mediante l’istituzione di un registro regionale a carattere ricognitivo;


4. resta ferma la competenza comunale di riconoscimento delle associazioni pro-loco, disciplinata dall’articolo 8 della l.r. 61/2024 ;


Approva la presente legge


Art. 1
Promozione del ruolo delle associazioni pro-loco nella valorizzazione culturale dei territori
1. La Regione promuove e sostiene, anche mediante la concessione di contributi finanziari, il ruolo delle associazioni pro-loco della Toscana nel valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico regionale nonché il patrimonio immateriale, con particolare riguardo a:
a) iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio storico-artistico e delle tradizioni e cultura locali;
b) valorizzazione e salvaguardia del patrimonio dei beni comuni materiali e immateriali delle località in cui sono costituite, con particolare riferimento ai territori della Toscana diffusa di cui alla legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);
c) supporto alla diffusione e all’utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione, in sinergia con la Regione o gli enti locali interessati, in coerenza con la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 ) e partecipazione alla rete dei centri di facilitazione digitale come definiti dall’articolo 3 della medesima l.r. 57/2024 ;
d) iniziative di promozione delle tipicità delle produzioni artigianali, enogastronomiche e agroalimentari locali, quale elemento caratterizzante e valore aggiunto del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), i comuni possono affidare alle associazioni pro-loco riconosciute la gestione di beni comuni di cui alla legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto) alle seguenti condizioni:
a) osservanza dei principi, procedure e modalità di affidamento stabiliti dalla l.r. 71/2020 e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 2021, n. 48/R (Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 “Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto”);
b) disponibilità dichiarata delle associazioni pro-loco all’eventuale gestione in collaborazione con cittadini attivi ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 71/2020 .
3. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 8, 20 e 142 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).
Art. 2
Registro regionale delle associazioni pro-loco
1. Per il perseguimento delle finalità indicate nell’articolo 1, comma 1, e ai soli fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 3, è istituito il registro regionale delle associazioni pro-loco, di seguito registro.
2. La tenuta del registro è affidata alla competente struttura della Giunta regionale, che lo forma e lo aggiorna annualmente.
3. In sede di prima formazione il registro è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
4. Le associazioni pro-loco presenti negli elenchi dei comuni, ai sensi all’articolo 20, comma 5, della l.r. 61/2024 , sono iscritte di diritto nel registro.
5. L’iscrizione nel registro può essere richiesta secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6, anche da associazioni pro-loco non presenti negli elenchi di cui al comma 4, ove siano integrati i seguenti requisiti:
a) rispetto delle condizioni di cui all’articolo 20, comma 3, della l.r. 61/2024 ;
b) sede legale e operatività in Toscana;
c) indicazione di “pro-loco” nella denominazione.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:
a) le modalità e le procedure per l’iscrizione al registro regionale;
b) le modalità di gestione amministrativa e tecnica del medesimo registro.
Art. 3
Contributi ai progetti delle associazioni pro-loco
1. La Regione sostiene lo svolgimento delle attività elencate all’articolo 1, comma 1, mediante la concessione di contributi per progetti presentati tramite apposito avviso pubblico, dalle associazioni pro-loco iscritte nel registro di cui all’articolo 2.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
a) le linee essenziali di formazione dell’avviso di cui al comma 1;
b) le modalità di presentazione e rendicontazione dei progetti di cui al comma 1;
c) l’eventuale riserva delle risorse da destinarsi ai progetti presentati dalle forme associative delle pro-loco di cui all’articolo 4, comma 4;
d) la misura massima del contributo regionale concedibile;
e) i casi di revoca del contributo.
3. Costituiscono criteri generali di concessione dei contributi, in particolare:
a) la congruenza del progetto presentato rispetto agli obiettivi della programmazione regionale negli ambiti interessati dal progetto stesso;
b) la particolare qualità del progetto presentato rispetto alla valorizzazione di aspetti peculiari del territorio;
c) la sostenibilità economica del progetto, anche con riferimento alla eventuale compartecipazione dell’ente locale e di altre istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio ove ha sede l’associazione che lo ha presentato.
4. Per la concessione dei contributi costituiscono criteri di premialità, in ordine decrescente:
a) l’iscrizione dell’associazione istante al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
b) l’appartenenza della medesima associazione alle aree interne secondo quanto previsto dalla l.r. n.11/2025 ;
c) la prolungata vitalità nel tempo dell’attività dell’associazione.
5. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per progetti e iniziative realizzate da pro-loco al di fuori del proprio ambito territoriale di operatività, previa sottoscrizione di accordi dell’associazione istante con gli enti locali, altre associazioni pro-loco e loro consorzi, del territorio di destinazione.
Art. 4
Forme associative delle associazioni pro-loco
1. La Regione riconosce l'attività delle forme associative delle associazioni pro-loco maggiormente rappresentative a livello regionale, che svolgano per le stesse, attività di coordinamento, rappresentanza, tutela e assistenza.
2. Ai fini della presente legge, rientrano tra le forme associative delle associazioni pro-loco maggiormente rappresentative a livello regionale, le seguenti fattispecie:
a) le reti associative di pro-loco riconosciute ai sensi dell’Sito esternoarticolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );
b) le forme associative di associazioni composte complessivamente da almeno venti delle associazioni pro-loco iscritte al registro regionale di cui all’articolo 2.
3. La Giunta regionale definisce forme di consultazione delle strutture associative delle associazioni pro loco di cui al comma 1, qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.
4. La Giunta regionale, nell’ambito dell’avviso di cui all’articolo 3, può sostenere lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge relative a progetti di portata interprovinciale o regionale svolte dalle strutture associative di cui al comma 1.
Art. 5
Osservatorio
1. È istituito, presso la competente direzione della Giunta regionale, l’Osservatorio sulla promozione delle associazioni pro-loco della Toscana, di seguito “Osservatorio”, con funzioni di consulenza e monitoraggio sull’attuazione della presente legge.
2. Fanno parte dell’Osservatorio:
a) il responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;
b) il direttore della struttura regionale competente in materia di cultura, o suo delegato, con funzione di presidente;
c) un designato da ciascuna delle forme associative delle associazioni Pro-Loco maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui all’articolo 4.
3. Ai membri dell’osservatorio non è dovuta alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese, così come non si prevede alcun onere per la gestione del medesimo organismo.
4. Le modalità di funzionamento dell’osservatorio sono disciplinate con atto del direttore della struttura regionale competente in materia di cultura.
Art. 6
Relazione al Consiglio regionale
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione che illustra lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento ai progetti presentati dalle associazioni pro-loco e all’utilizzo dei contributi concessi a sostegno degli stessi.
Art. 7
1. All’onere di spesa di cui all’articolo 3, fino a un massimo di euro 1.050.000,00, di cui euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 48.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.