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Legge regionale 22 agosto 2025, n. 54

Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 3, comma 3, e l’articolo 4, comma 1, lettere m), m bis), q) e v), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );


Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);


Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto);


Vista la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 );


Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);


Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);


Considerato quanto segue:


1. la Regione valorizza e promuove l’autonoma iniziativa delle comunità locali di cui le associazioni pro-loco rappresentano espressione, e, attraverso l’azione di queste, promuove lo sviluppo delle identità culturali del territorio, favorendone una gestione diffusa e sostenendone il ruolo attivo nel territorio regionale;


2. la promozione delle peculiarità locali del territorio, nei suoi molteplici aspetti di rilievo culturale, può avvenire anche mediante un’azione di sostegno economico alle progettualità delle associazioni pro-loco per la valorizzazione di tali peculiarità;


3. ai fini della ordinata concessione dei contributi economici è necessario un censimento delle associazioni pro-loco toscane, mediante l’istituzione di un registro regionale a carattere ricognitivo;


4. resta ferma la competenza comunale di riconoscimento delle associazioni pro-loco, disciplinata dall’articolo 8 della l.r. 61/2024 ;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 48.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.