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Legge regionale 22 agosto 2025, n. 54

Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 5
Osservatorio
1. È istituito, presso la competente direzione della Giunta regionale, l’Osservatorio sulla promozione delle associazioni pro-loco della Toscana, di seguito “Osservatorio”, con funzioni di consulenza e monitoraggio sull’attuazione della presente legge.
2. Fanno parte dell’Osservatorio:
a) il responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;
b) il direttore della struttura regionale competente in materia di cultura, o suo delegato, con funzione di presidente;
c) un designato da ciascuna delle forme associative delle associazioni Pro-Loco maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui all’articolo 4.
3. Ai membri dell’osservatorio non è dovuta alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese, così come non si prevede alcun onere per la gestione del medesimo organismo.
4. Le modalità di funzionamento dell’osservatorio sono disciplinate con atto del direttore della struttura regionale competente in materia di cultura.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 48.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.