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Legge regionale 22 agosto 2025, n. 54

Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 4
Forme associative delle associazioni pro-loco
1. La Regione riconosce l'attività delle forme associative delle associazioni pro-loco maggiormente rappresentative a livello regionale, che svolgano per le stesse, attività di coordinamento, rappresentanza, tutela e assistenza.
2. Ai fini della presente legge, rientrano tra le forme associative delle associazioni pro-loco maggiormente rappresentative a livello regionale, le seguenti fattispecie:
a) le reti associative di pro-loco riconosciute ai sensi dell’Sito esternoarticolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );
b) le forme associative di associazioni composte complessivamente da almeno venti delle associazioni pro-loco iscritte al registro regionale di cui all’articolo 2.
3. La Giunta regionale definisce forme di consultazione delle strutture associative delle associazioni pro loco di cui al comma 1, qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.
4. La Giunta regionale, nell’ambito dell’avviso di cui all’articolo 3, può sostenere lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge relative a progetti di portata interprovinciale o regionale svolte dalle strutture associative di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 48.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.