Legge regionale 22 agosto 2025, n. 54
Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 3
Contributi ai progetti delle associazioni pro-loco
1. La Regione sostiene lo svolgimento delle attività elencate all’articolo 1, comma 1, mediante la concessione di contributi per progetti presentati tramite apposito avviso pubblico, dalle associazioni pro-loco iscritte nel registro di cui all’articolo 2.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
a) le linee essenziali di formazione dell’avviso di cui al comma 1;
b) le modalità di presentazione e rendicontazione dei progetti di cui al comma 1;
c) l’eventuale riserva delle risorse da destinarsi ai progetti presentati dalle forme associative delle pro-loco di cui all’articolo 4, comma 4;
d) la misura massima del contributo regionale concedibile;
e) i casi di revoca del contributo.
3. Costituiscono criteri generali di concessione dei contributi, in particolare:
a) la congruenza del progetto presentato rispetto agli obiettivi della programmazione regionale negli ambiti interessati dal progetto stesso;
b) la particolare qualità del progetto presentato rispetto alla valorizzazione di aspetti peculiari del territorio;
c) la sostenibilità economica del progetto, anche con riferimento alla eventuale compartecipazione dell’ente locale e di altre istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio ove ha sede l’associazione che lo ha presentato.
4. Per la concessione dei contributi costituiscono criteri di premialità, in ordine decrescente:
a) l’iscrizione dell’associazione istante al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
b) l’appartenenza della medesima associazione alle aree interne secondo quanto previsto dalla l.r. n.11/2025 ;
c) la prolungata vitalità nel tempo dell’attività dell’associazione.
5. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per progetti e iniziative realizzate da pro-loco al di fuori del proprio ambito territoriale di operatività, previa sottoscrizione di accordi dell’associazione istante con gli enti locali, altre associazioni pro-loco e loro consorzi, del territorio di destinazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



