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Legge regionale 22 agosto 2025, n. 54

Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 2
Registro regionale delle associazioni pro-loco
1. Per il perseguimento delle finalità indicate nell’articolo 1, comma 1, e ai soli fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 3, è istituito il registro regionale delle associazioni pro-loco, di seguito registro.
2. La tenuta del registro è affidata alla competente struttura della Giunta regionale, che lo forma e lo aggiorna annualmente.
3. In sede di prima formazione il registro è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
4. Le associazioni pro-loco presenti negli elenchi dei comuni, ai sensi all’articolo 20, comma 5, della l.r. 61/2024 , sono iscritte di diritto nel registro.
5. L’iscrizione nel registro può essere richiesta secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6, anche da associazioni pro-loco non presenti negli elenchi di cui al comma 4, ove siano integrati i seguenti requisiti:
a) rispetto delle condizioni di cui all’articolo 20, comma 3, della l.r. 61/2024 ;
b) sede legale e operatività in Toscana;
c) indicazione di “pro-loco” nella denominazione.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:
a) le modalità e le procedure per l’iscrizione al registro regionale;
b) le modalità di gestione amministrativa e tecnica del medesimo registro.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 48.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.