Legge regionale 22 agosto 2025, n. 54
Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 1
Promozione del ruolo delle associazioni pro-loco nella valorizzazione culturale dei territori
1. La Regione promuove e sostiene, anche mediante la concessione di contributi finanziari, il ruolo delle associazioni pro-loco della Toscana nel valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico regionale nonché il patrimonio immateriale, con particolare riguardo a:
a) iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio storico-artistico e delle tradizioni e cultura locali;
b) valorizzazione e salvaguardia del patrimonio dei beni comuni materiali e immateriali delle località in cui sono costituite, con particolare riferimento ai territori della Toscana diffusa di cui alla legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);
c) supporto alla diffusione e all’utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione, in sinergia con la Regione o gli enti locali interessati, in coerenza con la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 ) e partecipazione alla rete dei centri di facilitazione digitale come definiti dall’articolo 3 della medesima l.r. 57/2024 ;
d) iniziative di promozione delle tipicità delle produzioni artigianali, enogastronomiche e agroalimentari locali, quale elemento caratterizzante e valore aggiunto del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), i comuni possono affidare alle associazioni pro-loco riconosciute la gestione di beni comuni di cui alla legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto) alle seguenti condizioni:
a) osservanza dei principi, procedure e modalità di affidamento stabiliti dalla l.r. 71/2020 e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 2021, n. 48/R (Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 “Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto”);
b) disponibilità dichiarata delle associazioni pro-loco all’eventuale gestione in collaborazione con cittadini attivi ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 71/2020 .
3. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 8, 20 e 142 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



