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Legge regionale 21 agosto 2025, n. 53
Prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 7
Commissione tecnica regionale per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile
1. Presso la competente struttura della Giunta regionale è costituita la Commissione tecnica regionale per la prevenzione della MCI giovanile.
2.
La Commissione è composta dai seguenti membri:
a) il direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di sanità, con funzione di coordinamento;
b) un rappresentante designato dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica;
c) un rappresentante designato da ciascuna azienda ospedaliero-universitaria;
d) i coordinatori delle centrali operative 118 delle aree vaste;
e) un rappresentante designato da ciascuna azienda unità sanitaria locale.
3. Per ogni membro della Commissione è contestualmente nominato un membro supplente.
4.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitoraggio ed elaborazione delle attività relative alla presente legge, ivi incluse quelle di cui all’articolo 5, comma 3, e all’articolo 6, comma 2, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
b) raccolta e valutazione comparata delle ricerche concernenti la MCI giovanile;
c) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione delle iniziative di prevenzione della MCI giovanile all’interno delle politiche sanitarie.
5. La Commissione è formalmente costituita con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
6. La Commissione predispone un regolamento interno per il proprio funzionamento.
7. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza né rimborsi spese.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

