Legge regionale 21 agosto 2025, n. 53
Prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 3
Istituzione del registro delle morti cardiache improvvise giovanili. Modifiche all’articolo 20 ter della l.r. 40/2005
1. Dopo la lettera e bis) del comma 1 dell’articolo 20 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è aggiunta la seguente:
“
e ter) registro delle morti cardiache improvvise giovanili.
”.2. Al comma 2 dell’articolo 20 ter della l.r. 40/2005 le parole: “
lettere a), b) c) d), ed e bis)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettere a), b), c), d), e bis) ed e ter)
”.3. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
3 bis. Il registro di cui al comma 1, lettera e ter), è istituito per monitorare e identificare le basi eziologiche della morte cardiaca improvvisa giovanile, identificare i fattori di rischio, valutare l’efficacia delle misure preventive e facilitare la ricerca scientifica ampliando le conoscenze sui meccanismi delle patologie cardiache, genetiche e non genetiche, e per identificare nuovi target terapeutici, al fine di favorire la diagnosi precoce della condizione predisponente nei familiari e nei soggetti a rischio.
”.4. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 20 ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
3 ter. Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel registro di cui al comma 1, lettera e ter), è la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

