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Legge regionale 21 agosto 2025, n. 52

Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), ed o), dello Statuto;


Vista la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed in particolare gli articoli 119 e 154;


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela dell’acqua dall’inquinamento), ed in particolare gli articoli 8 e 9;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);


Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 );


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”);


Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 27 giugno 2025 sulle proposte di legge n. 311 e n. 317 recanti modifiche, rispettivamente, alle leggi regionali 35/2015 e 69/2011;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il Capo I – Disposizioni in materia di cave:


1. la gestione delle acque meteoriche dilavanti connesse alle attività estrattive è disciplinata dal combinato disposto delle disposizioni di cui alla l.r. 20/2006 e al regolamento regionale 46/R/2008;


2. è necessario rendere sostenibili gli impatti derivanti dal complesso delle attività estrattive, con particolare riferimento alla tutela dei punti di prelievo delle acque grezze superficiali e sotterranee da sottoporre a potabilizzazione da parte del servizio idrico integrato;


3. è quindi necessario precisare meglio i contenuti prescrittivi a tutela dell’ambiente previsti negli atti autorizzativi delle attività di estrazione e le connesse disposizioni relative alla decadenza dell’autorizzazione;


4. l’impatto del complesso delle attività estrattive del comprensorio apuo-versiliese determina maggiori oneri a carico del servizio idrico integrato, prodotti da un aggravamento del processo di potabilizzazione delle acque grezze prelevate dai corpi idrici del comprensorio;


5. al momento, i maggiori oneri ricadono integramente sulla tariffa del servizio idrico integrato posta a carico della generalità degli utenti;


6. sulla base del principio “Chi inquina paga” è necessario vincolare una quota del contributo di concessione per l'estrazione dei materiali lapidei, di cui alla l.r. 35/2015 , per coprire i maggiori oneri finanziari che sopporta il gestore del servizio idrico integrato per la potabilizzazione nel comprensorio apuo-versiliese di cui all’articolo 40 ter della medesima legge regionale;


7. gli oneri aggiuntivi sul gestore del servizio idrico integrato, che si determinano nel distretto apuo-versiliese per il sistema di potabilizzazione delle acque captate, saranno compensati dal contributo a valere sulle tasse di concessione per l'estrazione dei materiali lapidei, che i comuni sono tenuti a versare al gestore a seguito delle disposizioni della presente legge;


8. in riferimento ad altro aspetto trattato dalla presente legge, si rileva come, attualmente, la l.r. 35/2015 preveda disposizioni tese a favorire la lavorazione del materiale da taglio nel sistema produttivo della filiera locale – con il conseguente incentivo a generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture – esclusivamente in riferimento all’attività estrattiva esercitata sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale in conseguenza della sottoscrizione delle convenzioni di cui all’articolo 38, commi 5 e 6 della medesima legge;


9. la stipula di tali convenzioni, che hanno quale contenuto uno specifico impegno da parte del concessionario ad incrementare le fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, hanno rappresentato, per le attività estrattive il cui termine era in scadenza tra i sette ed i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, la “conditio sine qua non” per aumentare la durata del titolo abilitativo in essere, o per ottenere il rilascio di un nuovo provvedimento con scadenza prolungata, comunque non superiore a venticinque anni dal 31 ottobre 2016;


10. anche alla luce del positivo riscontro ottenuto con l’attuazione delle predette disposizioni, con il duplice obiettivo di implementare in via generale le ricadute socioeconomiche sui territori di riferimento derivanti dall’attività estrattiva e di perseguire, in coerenza con i principi contenuti nella giurisprudenza formatasi in materia, la minimizzazione degli impatti ambientali e le finalità proprie dello sviluppo sostenibile, è opportuno dettare norme che perseguano un complessivo incremento delle lavorazioni di qualità in filiera corta di tutto il materiale lapideo ornamentale estratto;


11. a tal fine, con il presente intervento normativo, si prevede pertanto che anche il rilascio delle nuove concessioni per l’esercizio dell’attività estrattiva sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale sia subordinato alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale;


12. inoltre, per le medesime finalità, anche con l’obiettivo di perseguire l’uniformità della disciplina in materia e stimolare ulteriormente la promozione della filiera produttiva territoriale, si prevedono specifiche disposizioni sia per quanto concerne l’attività estrattiva esercitata nelle “cave miste” – ovvero quelle che vedono la compresenza di agro marmifero e bene estimato – sia per quella esercitata nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune; in riferimento a tali disposizioni, con l’esclusione di quelle afferenti ai casi di “cave miste” caratterizzate dalla prevalenza del patrimonio indisponibile del comune, viene comunque previsto un differimento dell’efficacia delle stesse al fine di consentire alle imprese e agli enti locali un tempo congruo per l’adeguamento delle modalità organizzative e operative alle nuove previsioni, nonché per favorire una transizione graduale che eviti criticità applicative;


13. fermo restando il rispetto di specifiche condizioni e nell’ambito di un definito limite temporale, si ritiene opportuno, sempre in relazione all’attività estrattiva concernente il distretto apuo-versiliese, favorire l’impiego del materiale detritico depositato all’interno dei siti estrattivi ai fini della realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;


Per quanto concerne il Capo II – Disposizioni in materia di servizio idrico integrato:


14. è necessario disporre che l’Autorità idrica toscana proceda ad adeguare la tariffa del servizio idrico integrato a seguito del versamento della percentuale di contributo di cui agli articoli 27 e 36 della l.r. 35/2015 effettuato da parte del comune al gestore in conto esercizio, al fine di ridurre la tariffa dei maggiori oneri di potabilizzazione sostenuti dal gestore nell’ambito del distretto apuo-versiliese di cui all’articolo 40 ter della medesima l.r. 35/2015 ;


Per quanto concerne il Capo III – Disposizioni finali:


15. in fase di prima applicazione del piano regionale cave (PRC) è necessario altresì disciplinare la facoltà dei comuni di adeguare i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica anche nel caso in cui il complesso delle volumetrie residue già autorizzate e non ancora escavate, superi gli obiettivi di produzione sostenibile stabilite dal PRC, consentendo ai comuni di individuare nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti;


16. è necessario disporre che nelle nuove aree a destinazione estrattiva individuate senza la stipula di accordi, possano essere ammesse solo varianti relative ad autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell’avviso di approvazione del PRC e con il limite delle volumetrie residue di scavo previste con l’autorizzazione originaria, con la condizione che resti ferma la scadenza della stessa autorizzazione originaria;


Approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni in materia di cave
Art. 1
Oggetto e contenuto dell'autorizzazione. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 35/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 ), dopo le parole: “
gli interventi
” sono inserite le seguenti: “
di tutela e
”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 35/2015 , le parole: “
le prescrizioni per l'esercizio dell'attività e
” sono sostituite dalle seguenti: “
le prescrizioni per l'esercizio dell'attività tra le quali sono evidenziate, in particolare, quelle a tutela delle matrici ambientali e le prescrizioni
”.
Art. 2
Sospensione e decadenza dell’autorizzazione. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 35/2015
1. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “
agli interventi
” sono inserite le seguenti: “
di tutela ambientale e
”.
g bis) per i siti estrattivi del distretto apuo-versiliese in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, inadempimento delle prescrizioni di cui all’articolo 35 bis 1, comma 2, fissate dal provvedimento autorizzativo;
”.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 35/2015 le parole: “
f) e g)
” sono sostituite dalle seguenti: “
f), g) e g bis)
”.
4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “
comma 1, lettera g)
” sono inserite le seguenti: “
e g bis)
”.
5. Al comma 2 bis dell’articolo 21 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “
comma 1, lettera g)
” sono inserite le seguenti: “
e g bis)
”.
Art. 3
Contributo di estrazione. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 35/2015
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “competente per territorio” sono inserite le seguenti: “, al gestore del servizio idrico integrato che opera nei comuni di cui all’articolo 40 ter”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
2 bis. Nel distretto apuo-versiliese di cui all’articolo 40 ter, un importo pari all’1,90 per cento della quota di cui al comma 2, lettera a), è vincolato alla riduzione tariffaria per sostenere i costi operativi di potabilizzazione ed è versato al gestore del servizio idrico integrato come contributo in conto esercizio.
”.
3. Al comma 5 dell’articolo 27 della l.r. 35/2015 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “
Tale contributo non può avere valori inferiori all'importo unitario minimo stabilito dalla Giunta regionale per i materiali di cui al comma 1.
”.
Art. 4
Procedimento per il rilascio della concessione. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 35/2015
2. Il comma 6 dell’articolo 35 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
6. Il rilascio della concessione è subordinato all’approvazione del progetto definitivo di cui al comma 5 e alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che ne dia garanzia effettiva e con l’eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che, attraverso nuovi investimenti, sia in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture.
”.
3. Al comma 7 dell’articolo 35 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “
venga approvato
” sono inserite le seguenti: “
o non si proceda con la stipula della convenzione
”.
Art. 5
Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni. Modifiche all’articolo 35 bis della l.r. 35/2015
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 bis della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
2 bis. Ai siti estrattivi in cui l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non è prevalente si applicano le disposizioni relative all’autorizzazione di cui all’articolo 35 bis 1. In tali casi la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale è calcolata sul sito estrattivo unitario.
”.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 35 bis della l.r. 35/2015 è aggiunto il seguente periodo: “
In tali casi l’impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale di cui all’articolo 35, comma 6, è calcolato sul sito estrattivo unitario.
”.
Art. 6
Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune. Inserimento dell’articolo 35 bis 1 nella l.r. 35/2015
1. Dopo l’articolo 35 bis della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
Art. 35 bis 1 - Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune
1. Per i siti estrattivi in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, il progetto definitivo di cui all’articolo 17, comma 1, contiene, oltre ai contenuti previsti dal medesimo comma 1, un piano di utilizzo dei materiali che attesti l’impegno ad avvalersi del sistema produttivo locale per la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio complessivamente estratto.
2. In tali casi l’autorizzazione contiene, oltre ai contenuti di cui all’articolo 18, comma 2, le prescrizioni per assicurare il rispetto dell’impegno di cui al comma 1.
”.
Art. 7
Contributo di estrazione e canone concessorio. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 35/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 35/2015 nel primo periodo, la parola: “
dieci
” è sostituita dalle seguenti: “
10,20
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 35/2015 , la parola: “
4,20
” è sostituita dalla seguente: “
4,30
”.
3. Al comma 6 dell’articolo 36 della l.r. 35/2015 , la parola: “
15
” è sostituita dalla seguente: “
15,20
”.
Art. 8
Cause di decadenza della concessione. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 35/2015
f bis) il reiterato inadempimento, nell’arco di un biennio, delle prescrizioni a tutela delle matrici ambientali di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c).
”.
Art. 9
Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 35/2015
1. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 38 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
6 ter. Nelle ipotesi di cui all’articolo 35 bis, l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale previsto dai commi 5 e 6, è calcolato sul sito estrattivo unitario in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle convenzioni sottoscritte, ai sensi dei commi 5 e 6, prima dell’entrata in vigore del presente comma.
”.
Art. 10
Disposizioni in favore dell’utilizzo del materiale detritico per la realizzazione di opere pubbliche. Inserimento dell’articolo 41 bis nella l.r. 35/2015
1. Dopo l’articolo 41 della l.r. 35/2015 , nel capo VI - Disposizioni relative al distretto apuo-versiliese, è inserito il seguente:
Art. 41 bis - Disposizioni in favore dell’utilizzo del materiale detritico per la realizzazione di opere pubbliche
1. Al fine di favorire l’impiego del materiale detritico depositato all’interno dei siti estrattivi, le quantità sostenibili individuate dai piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all’articolo 113 della l.r. 65/2014 sono computate, fino alla data del 31 dicembre 2027, non tenendo conto di tale materiale nei casi in cui esso sia utilizzato per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
2. Ai fini di cui al comma 1, non è computato esclusivamente il materiale detritico:
a) già depositato all’interno dei siti estrattivi alla data di approvazione della deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2020, n. 47 (Piano regionale cave di cui all’articolo 6 della l.r.
35/2015. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 );
b) la cui rimozione sia prevista dai progetti di coltivazione presentati successivamente all’approvazione del relativo piano attuativo da parte del comune e non sia in contrasto con le pertinenti disposizioni previste nello stesso piano attuativo.
3. Il comune individua le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e la relativa documentazione, che i titolari delle autorizzazioni all’escavazione sono tenuti a presentare al comune medesimo.
”.
Art. 11
Inadempimento dei comuni. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 35/2015
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 54 della l.r.35/2015 dopo le parole: “
all’Ente Parco
” la parola: “
ed
” è cassata e sono inserite, a seguire, le seguenti: “
, al gestore del servizio idrico integrato che opera nei comuni di cui all’articolo 40 ter e
”.
CAPO II
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato
Art. 12
Riduzione della componente tariffaria del servizio idrico integrato nel distretto apuo-versiliese. Inserimento dell’articolo 22 ter nella l.r. 69/2011
1. Dopo l’articolo 22 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è inserito il seguente:
Art. 22 ter - Riduzione della componente tariffaria del servizio idrico integrato nel distretto apuo-versiliese di cui all’articolo 40 ter della l.r. 35/2015
1. La tariffa del servizio idrico integrato è adeguata, secondo quanto disposto dal comma 2 bis dell’articolo 27 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995 , l.r. n. 65/1997 , l.r. n. 78/1998 , l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014 ), ai fini della riduzione della componente tariffaria per i maggiori oneri di potabilizzazione sostenuti dal gestore nell’ambito del distretto Apuo-Versiliese di cui all’articolo 40 ter della l.r. 35/2015 .
2. Ai fini di cui al comma 1, il comune versa in conto esercizio al gestore del servizio idrico integrato la percentuale di contributo di cui agli articoli 27 e 36 della l.r. 35/2015 .
3. L’Autorità idrica toscana comunica l’adeguamento della tariffa del servizio idrico integrato all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in occasione di ciascuna revisione tariffaria prevista dalla normativa vigente.
”.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 13
Disposizioni transitorie in caso di superamento degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC. Inserimento dell’articolo 58 ter nella l.r. 35/2015
1. Dopo l’articolo 58 bis della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
Art. 58 ter - Disposizioni transitorie in caso di superamento degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC
1. In fase di prima applicazione del PRC, nel caso in cui all’interno del comprensorio il complesso delle volumetrie residue già autorizzate e non ancora escavate superi gli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC stesso, i comuni del comprensorio, ove necessario, possono adeguare i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi dell’articolo 9, comma 2, e possono individuare nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Nelle nuove aree a destinazione estrattiva individuate ai sensi del comma 1, sono ammesse solo le varianti di cui all’articolo articolo 23, relative ad autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell’avviso di
approvazione del PRC, fermo restando il limite delle volumetrie residue di scavo previste con l’autorizzazione originaria ed a condizione che resti ferma la scadenza della stessa autorizzazione originaria.
”.
Art. 14
Decorrenza dell’efficacia. Inserimento dell’articolo 58 quater nella l.r. 35/2015
1. Dopo l’articolo 58 ter della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
Art. 58 quater - Decorrenza dell’efficacia
1. Le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 1, lettera g bis), di cui all’articolo 35 bis, comma 2 bis, e di cui all’articolo 35 bis 1, si applicano a far data dal 1° gennaio 2035.
”.
Art. 15
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.