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Legge regionale 21 agosto 2025, n. 52

Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 9
Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 35/2015
1. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 38 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
6 ter. Nelle ipotesi di cui all’articolo 35 bis, l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale previsto dai commi 5 e 6, è calcolato sul sito estrattivo unitario in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle convenzioni sottoscritte, ai sensi dei commi 5 e 6, prima dell’entrata in vigore del presente comma.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.