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Legge regionale 21 agosto 2025, n. 52

Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 5
Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni. Modifiche all’articolo 35 bis della l.r. 35/2015
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 bis della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
2 bis. Ai siti estrattivi in cui l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non è prevalente si applicano le disposizioni relative all’autorizzazione di cui all’articolo 35 bis 1. In tali casi la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale è calcolata sul sito estrattivo unitario.
”.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 35 bis della l.r. 35/2015 è aggiunto il seguente periodo: “
In tali casi l’impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale di cui all’articolo 35, comma 6, è calcolato sul sito estrattivo unitario.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.