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Legge regionale 21 agosto 2025, n. 52

Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 4
Procedimento per il rilascio della concessione. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 35/2015
2. Il comma 6 dell’articolo 35 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
6. Il rilascio della concessione è subordinato all’approvazione del progetto definitivo di cui al comma 5 e alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che ne dia garanzia effettiva e con l’eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che, attraverso nuovi investimenti, sia in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture.
”.
3. Al comma 7 dell’articolo 35 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “
venga approvato
” sono inserite le seguenti: “
o non si proceda con la stipula della convenzione
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.