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Legge regionale 21 agosto 2025, n. 52

Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 3
Contributo di estrazione. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 35/2015
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “competente per territorio” sono inserite le seguenti: “, al gestore del servizio idrico integrato che opera nei comuni di cui all’articolo 40 ter”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
2 bis. Nel distretto apuo-versiliese di cui all’articolo 40 ter, un importo pari all’1,90 per cento della quota di cui al comma 2, lettera a), è vincolato alla riduzione tariffaria per sostenere i costi operativi di potabilizzazione ed è versato al gestore del servizio idrico integrato come contributo in conto esercizio.
”.
3. Al comma 5 dell’articolo 27 della l.r. 35/2015 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “
Tale contributo non può avere valori inferiori all'importo unitario minimo stabilito dalla Giunta regionale per i materiali di cui al comma 1.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.